Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1322 of 25 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/632 as regards the lists of products of animal origin, animal by-products and composite products subject to official controls at border control posts (Text with EEA relevance)

Published date29 July 2022
Date of Signature25 July 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 200, 29 July 2022
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29.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1322 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali (1)), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).
(2) Gli articoli 3, 5 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (4) prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o del sistema armonizzato ("codici SA") di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Tali disposizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione (5). Il regolamento delegato (UE) 2022/887 chiarisce quali sono i codici applicabili aggiungendo i codici mancanti ed eliminando i codici non più pertinenti. È pertanto opportuno aggiungere le voci e i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00 negli elenchi di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di evitare ambiguità in merito alle partite di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (6) ha modificato i codici NC e le descrizioni delle merci, compresi i sottoprodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 dovrebbe rispecchiare tali modifiche.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(5) Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23)

(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCHI DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI COMPOSTI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Note:

1. Considerazioni generali Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1). L'elenco dei prodotti composti che soddisfano condizioni specifiche e che sono esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2).
2. Nota relativa al capitolo Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte, se necessario, dalle note relative ai singoli capitoli della NC.
3. Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane.

Tabelle:

4. Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti gli animali e le merci preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema Traces di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono disaggregati in codici a sei o otto cifre. Qualora solo determinati animali e merci specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con "ex". In tal caso, gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione nella colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni nella colonna (3).
5. Colonna (2) — Designazione delle merci La designazione degli animali e delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della NC. Fatte salve le regole per l'interpretazione della NC, il testo della designazione degli animali e delle merci nella colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinati dai codici NC.
6. Colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (6). I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di
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