Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1322 of 25 July 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2021/632 as regards the lists of products of animal origin, animal by-products and composite products subject to official controls at border control posts (Text with EEA relevance)
Published date | 29 July 2022 |
Date of Signature | 25 July 2022 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 200, 29 July 2022 |
29.7.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 200/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1322 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali (1)), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). |
(2) | Gli articoli 3, 5 e 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (4) prevedono prescrizioni per l'importazione di partite di merci classificate con taluni codici NC o del sistema armonizzato ("codici SA") di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Tali disposizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione (5). Il regolamento delegato (UE) 2022/887 chiarisce quali sono i codici applicabili aggiungendo i codici mancanti ed eliminando i codici non più pertinenti. È pertanto opportuno aggiungere le voci e i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00 negli elenchi di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 al fine di evitare ambiguità in merito alle partite di merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. |
(3) | Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (6) ha modificato i codici NC e le descrizioni delle merci, compresi i sottoprodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 dovrebbe rispecchiare tali modifiche. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).
(5) Regolamento delegato (UE) 2022/887 della Commissione, del 28 marzo 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata e del sistema armonizzato e le condizioni di importazione di determinati prodotti composti, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 per quanto riguarda alcune merci e alcuni uccelli da compagnia esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e del regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 154 del 7.6.2022, pag. 23)
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ELENCHI DI ANIMALI, PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, MATERIALE GERMINALE, SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E PRODOTTI DERIVATI, PRODOTTI COMPOSTI, FIENO E PAGLIA SOGGETTI A CONTROLLI UFFICIALI AI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3
Note:
1. | Considerazioni generali Le considerazioni generali sono aggiunte ad alcuni capitoli per chiarire quali animali o merci rientrano nei vari capitoli. Se del caso, si fa anche riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1). L'elenco dei prodotti composti che soddisfano condizioni specifiche e che sono esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri figura nel regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2). |
2. | Nota relativa al capitolo Gli elenchi nel presente allegato sono strutturati in capitoli che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata (NC) figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). Le note relative ai capitoli sono spiegazioni estratte, se necessario, dalle note relative ai singoli capitoli della NC. |
3. | Estratti delle note esplicative e dei pareri di classificazione del sistema armonizzato Altre informazioni sui diversi capitoli sono state estratte, se necessario, dalle note esplicative e dai pareri di classificazione del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane. |
Tabelle:
4. | Colonna (1) — Codice NC In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra costituiscono ulteriori sottovoci specifiche della NC. Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti gli animali e le merci preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema Traces di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono disaggregati in codici a sei o otto cifre. Qualora solo determinati animali e merci specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre debbano essere sottoposti a controlli ufficiali e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, il codice è contrassegnato con "ex". In tal caso, gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono definiti dal codice NC, dalla corrispondente designazione nella colonna (2) e dalle precisazioni e spiegazioni nella colonna (3). |
5. | Colonna (2) — Designazione delle merci La designazione degli animali e delle merci è quella contenuta nella colonna "Designazione delle merci" della NC. Fatte salve le regole per l'interpretazione della NC, il testo della designazione degli animali e delle merci nella colonna (2) è considerato di carattere puramente indicativo perché gli animali e le merci che rientrano nel presente regolamento sono determinati dai codici NC. |
6. | Colonna (3) — Precisazioni e spiegazioni In questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali o sulle merci. Ulteriori informazioni sugli animali o sulle merci che rientrano nei diversi capitoli della NC sono contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (6). I prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale di |
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