Commission Regulation (EC) No 624/97 of 8 April 1997 amending Regulation (EEC) No 1164/89 laying down detailed rules concerning the aid for fibre flax and hemp

Published date10 April 1997
Subject MatterFlax and hemp
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 95, 10 April 1997
EUR-Lex - 31997R0624 - IT

Regolamento (CE) n. 624/97 della Commissione dell'8 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 10/04/1997 pag. 0008 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 624/97 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/97 (4), in particolare gli articoli 5, paragrafo 2, 6 e 6 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 466/96 (6), prevede talune modalità d'applicazione concernenti il regime di aiuto per il lino tessile e la canapa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71, prevede quali condizioni per la concessione dell'aiuto la conclusione di un contratto tra produttore e primo trasformatore (salvo in taluni casi particolari), l'esistenza di un impegno di trasformazione e il riconoscimento dei primi trasformatori; che occorre pertanto precisare le modalità relative a detto impegno e definire le condizioni di rilascio dei riconoscimenti; che è necessario stabilire le modalità dei controlli sull'esecuzione dei contratti e sul rispetto degli impegni di trasformazione e delle condizioni per il riconoscimento nonché prevedere le procedure ai fini di una cooperazione tra gli Stati membri; che, qualora non sussistano più i presupposti per il riconoscimento o vengano constatate irregolarità, è opportuno prevedere che il riconoscimento stesso sia revocato;

considerando che, per far si che l'aiuto venga versato il più presto possibile, occorre prevedere la costituzione di una cauzione da parte del trasformatore che garantisca l'effettiva trasformazione delle paglie di lino entro un termine ragionevole; che, per tener conto delle esigenze specifiche del settore della prima trasformazione, può essere previsto che l'aiuto venga versato senza deposito di una cauzione, a condizione che siano preliminarmente prodotte le prove dell'avvenuta trasformazione; che al sistema delle cauzioni si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 (8);

considerando che il versamento dei tre quarti dell'aiuto al primo trasformatore può essere effettuato, a scelta dello Stato membro, in base a un regime di certificati o a un regime di contratti registrati, che è opportuno adeguare tali regimi per tener conto delle nuove condizioni di concessione dell'aiuto;

considerando che l'esperienza acquisita negli ultimi anni in merito al funzionamento del regime ha mostrato la necessità di adeguare talune modalità allo scopo di eliminare ogni rischio di abuso; che, a tal fine, occorre in particolare sopprimere, a partire dalla campagna 1998/1999, la concessione dell'aiuto per il lino prodotto con sementi di varietà in corso di esame ad opera delle autorità nazionali e non incluse nell'elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, nonché completare le informazioni da includere nella dichiarazione delle superfici seminate e nella domanda di aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 619/71 prevede la possibilità di adottare misure transitorie per la prima campagna di applicazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 154/97; che, tenuto conto del tempo necessario per l'attuazione del sistema di riconoscimento da parte degli Stati membri, occorre prevedere il riconoscimento provvisorio dei trasformatori e dei produttori per la campagna 1997/1998; che occorre altresì tener conto dei casi particolari dei produttori che hanno fatto trasformare la propria produzione di paglie di lino in un paese terzo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del lino e della canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1164/89 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«L'aiuto è concesso per il lino prodotto con le sementi delle varietà elencate nell'allegato A.»

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), il comma che inizia con le parole «la valorizzazione» e termina con le parole «20 cm per la canapa» è sostituito dal testo seguente:

«In caso di raccolta per falciatura, la barra falciante deve trovarsi ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.»;

b) è aggiunta la seguente lettera c):

«c) che formano oggetto, nel caso del lino, di un contratto e/o di un impegno di trasformazione secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 619/71

3) L'articolo 5, è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La dichiarazione deve contenere almeno:

- il cognome, il nome e l'indirizzo del dichiarante nonché, ove del caso, la sua identificazione nell'ambito del sistema integrato di...

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