Commission Regulation (EC) No 46/1999 of 8 January 1999 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code

Published date15 January 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Common customs tariff,Customs Union
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 15 January 1999
EUR-Lex - 31999R0046 - IT

Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione dell'8 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 15/01/1999 pag. 0001 - 0080


REGOLAMENTO (CE) N. 46/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

considerando che in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Essen tenutosi il 9 e il 10 dicembre 1994, allo scopo di facilitare gli scambi, la Comunità ha intrapreso un'azione di unificazione delle regole di origini preferenziali; che nell'ambito di questa iniziativa, una lista di trasformazioni unica accompagnata da note introduttive deve sostituire progressivamente la lista di trasformazioni e le relative note introduttive che figurano nell'allegato ai protocolli che riguardano le regole di origine previste per ciascuno degli accordi preferenziali firmati dalla Comunità; che, nella stessa prospettiva, è indispensabile riprendere la medesima lista unica, accompagnata dalle note introduttive sempre nel sistema delle preferenze generalizzate definito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (4);

considerando che è opportuno accertarsi che la definizione di «persone legate» di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applichi al complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2193/92 che si riferiscono a questa nozione;

considerando che ai sensi dell'articolo 877, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 l'autorità doganale di decisione è abilitata a deliberare in merito alle domande di rimborso e di sgravio; che occorre pertanto, per ragioni di chiarezza, adattare la redazione dell'articolo 890 medesimo regolamento;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 67, paragrafo 4, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.»

2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sussistono le condizioni di cui all'elenco dell'allegato 15.

Dette condizioni indicano, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché sussistono le condizioni di cui all'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni relative al prodotto in cui esso è incorporato non si applicano, e non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.»

3) All'articolo 70, i termini «paragrafo 1» sono soppressi.

4) L'articolo 70 bis seguente è inserito:

«Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Quando un prodotto composto da un gruppo o da un assemblaggio di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.

Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato. le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2. Quando, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, gli imballaggi sono classificati assieme al prodotto che contengono, essi vengono considerati come un tutt'uno con il prodotto ai fini della determinazione dell'origine.»

5) All'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 69, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.»

6) All'articolo 72, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);»

7) All'articolo 102, i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «nella parte B dell'allegato 14».

8) L'alinea dell'articolo 143, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Ai fini del titolo...

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