Commission Regulation (EC) No 2111/2003 of 1 December 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2202/96 introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits

Published date02 December 2003
Subject MatterFruit and vegetables,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 02 December 2003
EUR-Lex - 32003R2111 - IT 32003R2111

Regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1° dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 02/12/2003 pag. 0005 - 0021


Regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione

del 1o dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(3), modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002(4). A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1092/2001 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime di aiuti istituito dal suddetto regolamento, occorre definire le campagne di commercializzazione e i periodi equivalenti per gli agrumi elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, raccolti nella Comunità.

(3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(6), e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.

(4) In considerazione delle diverse caratteristiche strutturali e varietali della produzione e delle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati nei vari Stati membri, nonché al fine di garantire il regolare approvvigionamento dell'industria di trasformazione e un adeguato monitoraggio del regime di aiuti da parte delle autorità competenti, la durata minima dei contratti non pluriennali dovrebbe essere di almeno cinque mesi interi e consecutivi di una stessa campagna di commercializzazione. Questi contratti "a breve termine" verrebbero stipulati in diversi momenti della campagna in questione, in funzione del periodo coperto. Ai fini di un'oculata applicazione del regime di aiuti, i periodi coperti da due contratti a breve termine distinti dovrebbero susseguirsi e non sovrapporsi gli uni agli altri.

(5) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro certi limiti, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.

(6) Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96, e per consentire ai produttori e alle imprese di trasformazione della Comunità di adattarsi all'evoluzione della domanda di mercato e alla crescente concorrenza sul piano internazionale, è opportuno conferire agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto alla fissazione della data entro la quale devono essere stipulati i contratti.

(7) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Le autorità competenti dovrebbero anche conoscere le imprese di trasformazione che stipulano contratti con le suddette organizzazioni di produttori, nonché la capacità di trasformazione dei loro impianti. A questo scopo, i trasformatori di agrumi che desiderino beneficiare del regime di aiuti devono farne richiesta alle autorità competenti prima di una certa data, fissata da queste ultime.

(8) Per motivi economici e sociali, gli agrumi prodotti nella Comunità vengono trasformati per la maggior parte in quegli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96. Ai fini del corretto funzionamento del regime mediante contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e trasformatori, nonché per garantire l'offerta al consumatore di prodotti finiti di qualità soddisfacente e a prezzi convenienti, occorre che le imprese trasformatrici di agrumi operanti nei suddetti Stati membri siano riconosciute dalle autorità competenti prima della stipulazione dei contratti.

(9) Al fine di consolidare la gestione del regime di aiuti, gli Stati membri che non dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96, devono essere autorizzati a determinare i requisiti per il riconoscimento dei trasformatori i cui stabilimenti di trasformazione sono situati sul loro territorio.

(10) Esiste uno stretto legame tra la materia prima consegnata all'industria di trasformazione e il prodotto finito ottenuto. La materia prima deve pertanto rispondere a determinati requisiti minimi.

(11) Per rendere più flessibile l'applicazione del sistema, le comunicazioni che devono essere trasmesse dalle organizzazioni di produttori ai fini del controllo della produzione si dovranno basare su un'analisi dei rischi definita dagli Stati membri interessati.

(12) Se la trasformazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede sociale dell'organizzazione di produttori firmataria del contratto, al fine di permettere l'efficace espletamento dei controlli da parte delle autorità competenti, gli Stati membri interessati devono adottare le disposizioni comuni aggiuntive e le procedure amministrative necessarie in ordine alle comunicazioni che devono essere trasmesse dalle organizzazioni di produttori e ai certificati di consegna.

(13) Nelle domande di aiuto per ciascun prodotto devono figurare tutti gli elementi necessari per verificarne la ricevibilità, tenuto conto degli elementi che figurano nei contratti.

(14) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti, le organizzazioni di produttori e le imprese di trasformazione devono comunicare le informazioni opportune e tenere una documentazione aggiornata, nonché, in particolare, precisare le superfici coltivate ad arance, piccoli agrumi, limoni, pompelmi e pomeli sulla base del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione(8), e del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2550/2001(10), ai fini di ispezioni o di controlli ritenuti necessari.

(15) Per la gestione del regime di aiuti occorre definire procedure di controllo fisico e documentale per le consegne e le trasformazioni, che coprano un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto, e stabilire sanzioni nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle imprese di trasformazione che non abbiano rispettato la regolamentazione, segnatamente in caso di false dichiarazioni, di mancato rispetto delle clausole contrattuali o di mancata trasformazione dei prodotti consegnati. Nondimeno, è opportuno conferire agli Stati membri un certo margine di discrezionalità riguardo ai casi in cui le organizzazioni di produttori non siano in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali per colpa del trasformatore.

(16) Ferme restando le garanzie e la qualità dei controlli effettuati, è opportuno ridurre il numero di controlli obbligatori sulle scorte reali. Nondimeno, i trasformatori o gli stabilimenti di trasformazione che non hanno beneficiato del regime di aiuti nel corso della campagna precedente devono essere sottoposti ad almeno due controlli nel corso della prima campagna in cui beneficiano del regime.

(17) Per poter applicare e sorvegliare debitamente il presente regime di aiuti e, se necessario, adattarlo rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato, la Commissione ha bisogno di ricevere dagli Stati membri informazioni tempestive, attendibili e aggiornate.

(18) Per agevolare il passaggio dalla normativa precedente a quella istituita dal presente regolamento, occorre adottare disposizioni transitorie.

(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "organizzazioni di...

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