Commission Regulation (EC) No 122/94 of 25 January 1994 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1601/91 on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks, and aromatized wine-product cocktails
Published date | 26 January 1994 |
Subject Matter | Wine,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 21, 26 January 1994 |
Regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/1994 pag. 0007 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0363
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0363
REGOLAMENTO (CE) N. 122/94 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 1994 recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, relativo alla definizione, la designazione e la presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3279/92 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, primo sottotrattino e l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino,
considerando che è opportuno permettere, a determinate condizioni, l'utilizzazione di sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali e l'aggiunta di alcole nella fabbricazione di talune bevande aromatizzate, in particolare per conformarsi alle tradizioni e agli usi delle diverse regioni della Comunità;
considerando che il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione, del 16 dicembre 1991, che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1791/93 (4); che dette disposizioni transitorie si applicano fino al 16 dicembre 1993;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande...
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