Commission Regulation (EC) No 277/2004 of 17 February 2004 concerning the authorisation without a time limit of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date18 February 2004
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 47, 18 February 2004
EUR-Lex - 32004R0277 - IT 32004R0277

Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0020 - 0021


Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione

del 17 febbraio 2004

relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare gli articoli 3 e 9d, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.

(2) L'articolo 3a della direttiva 70/524 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione comunitaria di un additivo nei mangimi.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione(3) l'impiego dell'enzima 3-fitasi prodotto da Aspergillus niger (CBS 114.94) è già autorizzato a tempo indeterminato per le categorie di animali dei suinetti, dei suini da ingrasso, delle scrofe, dei polli da ingrasso e delle galline ovaiole.

(4) Il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione(4) autorizza provvisoriamente tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(5) Nel giugno 2003 nuovi dati sono stati presentati dal produttore a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo additivo per i tacchini da ingrasso.

(6) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione dell'impiego di questo additivo per i tacchini da ingrasso risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione a tempo indeterminato.

(7) È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di tale additivo per i tacchini da ingrasso.

(8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il...

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