Commission Regulation (EC) No 1492/2004 of 23 August 2004 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards eradication measures for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals, the trade and importation of semen and embryos of ovine and caprine animals and specified risk material(Text with EEA relevance)

Published date05 July 2006
Subject MatterVeterinary legislation,public health,Approximation of laws
L_2004274IT.01000301.xml
24.8.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 274/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1492/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, il commercio e l’importazione di sperma ed embrioni degli ovini e dei caprini e i materiali specifici a rischio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone misure di eradicazione che vanno attuate in seguito all'accertamento della presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
(2) Nel parere del 14 settembre 2000 sull’abbattimento dei bovini in relazione all’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il comitato scientifico direttivo (CSD) concludeva che mediante l’abbattimento della coorte di nascita è possibile ottenere in gran parte lo stesso effetto dell’eliminazione dell’intera mandria. In base al parere del 21 aprile 2004 del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici dell’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, non vi sono argomenti nuovi sufficienti per modificare il parere del CSD. È pertanto opportuno conformare ai suddetti pareri le disposizioni relative all’abbattimento di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.
(3) Per garantire la certezza del diritto comunitario è inoltre necessario chiarire la definizione di coorte di un caso di BSE ed i provvedimenti nei confronti degli animali della coorte, al fine di evitare interpretazioni divergenti.
(4) Occorre inoltre chiarire l’applicazione delle misure di eradicazione della TSE nei confronti delle pecore gravide e delle aziende con più greggi. Per affrontare i problemi pratici è opportuno modificare le norme riguardanti le aziende che producono agnelli da ingrasso, l’introduzione di pecore di genotipo ignoto nelle aziende infette e il periodo di applicazione delle deroghe per la distruzione degli animali di aziende o razze che presentano una bassa frequenza dell’allelo ARR.
(5) Le misure di eradicazione della scrapie, conformemente al parere del CSD del 4 aprile 2002, sono state inserite nel regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione (2). Queste misure sono state introdotte gradualmente per tener conto dei problemi di gestione. In base ai dati attualmente disponibili, è altamente improbabile che le carcasse di animali di età inferiore a due mesi presentino livelli significativi di infettività, purché siano state rimosse le interiora e la testa. È opportuno modificare ulteriormente le misure di eradicazione al fine di risolvere i problemi incontrati in alcuni Stati membri in relazione a questi giovani animali.
(6) Nel caso di sospetto di scrapie in un ovino o caprino è opportuno imporre restrizioni alle aziende interessate al fine di evitare il movimento di altri animali eventualmente infetti prima della conferma dei sospetti.
(7) Le prescrizioni in materia di analisi per consentire la rimozione delle restrizioni alle aziende infette si sono dimostrate eccessivamente onerose nel caso di greggi di pecore di grandi dimensioni ed è pertanto necessario modificarle. È inoltre opportuno chiarire la definizione delle categorie destinatarie di tali analisi.
(8) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3) stabilisce norme generali relative al commercio e all’importazione di sperma ed embrioni di ovini e caprini. È opportuno stabilire, nel presente regolamento, norme specifiche in materia di TSE per l’immissione sul mercato di sperma ed embrioni delle suddette specie.
(9) In linea con le disposizioni vigenti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 sul materiale specifico a rischio che escludono le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche dall’elenco dei materiali specifici a rischio, le apofisi spinali di tali vertebre, le apofisi spinali e trasverse delle vertebre cervicali e la cresta sacrale mediana non vanno considerate materiale specifico a rischio.
(10) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.
(11) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, VII, VIII, IX e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 3 e 4 dell'allegato del presente regolamento sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52.

(2) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).


ALLEGATO

Gli allegati I, VII, VIII, IX e XI sono modificati come segue:

1) All’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:
a) “caso indigeno di BSE”: un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un’infezione precedente l’importazione dell’animale vivo;
b) “tessuto adiposo distinto”: grasso corporeo interno ed esterno rimosso durante la macellazione e il sezionamento, in particolare il grasso fresco del cuore, dell’omento e dei reni di bovini nonché il grasso proveniente dai laboratori di sezionamento;
c) “coorte”: un gruppo di bovini comprendente sia:
i) gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto, nonché;
ii) gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati col bovino infetto durante il suo primo anno di vita;
d) “caso di riferimento”: il primo animale di un’azienda, o di un gruppo definito dal punto di vista epidemiologico, in cui è stata accertata un’infezione da TSE.»
2) L’allegato VII è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VII ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE
1) L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve individuare:
a) per i bovini:
tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,
tutti i discendenti di una femmina nella quale la malattia è stata accertata, nati dopo la manifestazione clinica della malattia nella madre o nel corso dei due anni che la precedono,
tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,
la possibile origine della malattia,
gli altri animali presenti presso l’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere stati infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,
il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione;
b) per gli ovini e i caprini:
tutti i ruminanti diversi
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