Commission Regulation (EC) No 1285/2008 of 15 December 2008 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin and amending Regulation (EC) No 136/2004 (Text with EEA relevance)

Published date23 December 2008
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 23 December 2008
L_2008347IT.01000101.xml
23.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2008

relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17, paragrafo 7,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), e in particolare il terzo trattino dell'articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), e in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 97/78/CE stabilisce controlli veterinari di determinate scorte di prodotti di origine animale introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.
(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nella Comunità senza essere sottoposta agli adeguati controlli veterinari (controlli sistematici), e affinché le partite siano introdotte nella Comunità attraverso i posti d'ispezione frontalieri.
(3) A norma dell'articolo 16 della direttiva 97/78/CE, tali requisiti non si applicano ai prodotti che sono contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale, purché la quantità trasportata non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva. Inoltre, tali requisiti non si applicano a prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e la quantità spedita non superi una quantità da definire in conformità della procedura descritta nella direttiva.
(4) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE del Consiglio (4), elenca i prodotti di origine animale che devono essere sottoposti a controllo veterinario presso i posti d'ispezione frontalieri.
(5) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (5), stabilisce un limite di peso di 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodotti destinati al consumo umano provenienti da paesi autorizzati o da parti di tali paesi. Tale articolo stabilisce inoltre i limiti di peso per altri prodotti specifici di origine animale introdotti in Danimarca e provenienti, tra l'altro, dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer, ed inoltre per alcuni pesci provenienti dalla Russia e introdotti in Finlandia e in Svezia.
(6) L'allegato II della decisione 2007/275/CE elenca i prodotti composti esenti da controlli veterinari. Anche questi prodotti dovrebbero essere esenti da controlli veterinari sistematici quando formino parte del bagaglio dei viaggiatori e siano destinati al loro consumo personale o quando formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.
(7) I requisiti e, in particolare, i limiti di peso per l'introduzione di partite di prodotti di origine animale per il consumo personale sono pertanto stabiliti in vari testi legislativi. Tali requisiti, tuttavia, debbono essere facilmente comprensibili per le autorità incaricate del loro rispetto, per i viaggiatori e per il pubblico in generale. Occorre pertanto semplificare e riunire in un regolamento i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono essere esentati dai controlli veterinari cui sono soggette le importazioni commerciali.
(8) Nello stabilire le misure che disciplinano l'introduzione di questi prodotti, occorre sempre tenere conto del possibile rischio d'introdurre malattie animali nella Comunità mediante l'introduzione di prodotti di origine animale. Il livello di rischio per la salute animale varia in funzione di diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale dalla quale si ottiene e la probabilità che sia presente un agente patogeno.
(9) Una delle malattie più pericolose che potrebbero essere potenzialmente introdotte nella Comunità è l'afta epizootica. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha valutato il rischio d'introduzione di questa malattia nella Comunità. La sua valutazione mostra chiaramente che l'introduzione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari sono possibili vettori di entrata del virus dell'afta epizootica nella Comunità.
(10) Per evitare l'introduzione di queste malattie, la Comunità ha stabilito, già da molti anni, un insieme completo di norme che disciplinano le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale per scopi commerciali.
(11) Il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione (6) stabilisce misure relative all'importazione di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari per il consumo personale. Conformemente a questo regolamento, i viaggiatori non possono introdurre nella Comunità carne e prodotti a base di carne né latte e prodotti lattiero-caseari che non siano pienamente conformi alle norme comunitarie sulle importazioni commerciali.
(12) Questo principio dev'essere mantenuto in futuro per garantire che la Comunità rimanga immune dall'afta epizootica. La quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari trasportata dai viaggiatori che dovrebbe essere esentata dai controlli veterinari sistematici alle frontiere stabiliti dalla direttiva 97/78/CE dovrebbe essere quindi fissata a zero.
(13) Le misure previste nel presente regolamento devono essere applicate fatta salva la legislazione veterinaria della Comunità destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.
(14) Le misure previste dal presente regolamento devono essere applicate fatto salvo quanto disposto nella normativa di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica mediante il controllo del loro commercio (7).
(15) È inoltre opportuno garantire che le informazioni relative ai controlli veterinari e alle norme applicabili all'introduzione di prodotti di origine animale sia messa a disposizione dei viaggiatori e del pubblico in generale.
(16) Si ritiene che alcuni paesi terzi, considerando la loro prossimità geografica e la loro situazione in materia di salute animale, presentino un rischio minimo per le condizioni di salute animale nella Comunità. Pertanto, limitate quantità di carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-caseari provenienti da questi paesi devono continuare ad essere esentati dai controlli veterinari sistematici.
(17) Inoltre, alcuni paesi terzi vicini hanno stipulato accordi veterinari specifici con la Comunità per quanto riguarda aspetti pertinenti della legislazione comunitaria veterinaria.
(18) Le scorte personali di prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato da questi paesi terzi devono pertanto continuare ad essere esentate dai controlli veterinari sistematici previsti nella direttiva 97/78/CE. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.
(19) In generale, la situazione zoosanitaria della Croazia rappresenta un rischio zoosanitario minimo per la Comunità. I prodotti di origine animale in quantità inferiori a un limite determinato che costituiscano parte del bagaglio dei viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni ai consumatori dalla Croazia devono rimanere esentati dai controlli veterinari sistematici previsti dalla direttiva 97/78/CE. Per garantire la corretta informazione dei passeggeri, la Croazia deve essere indicata come paese esentato in tutto il materiale pubblicitario pertinente stabilito dal presente regolamento.
(20) Tuttavia, considerando l'attuale situazione della peste suina classica in Croazia, la carne di maiale e i prodotti a base di carne di maiale potrebbero comportare un possibile rischio zoosanitario per l'UE. Per fronteggiare questo problema, la Croazia ha accettato di adottare misure atte a garantire che tali prodotti destinati alla Comunità e trasportati dai viaggiatori o inviati per posta a privati non escano dal suo territorio.
(21) È inoltre opportuno chiarire che le disposizioni che si applicano ad alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano devono anche applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione di animali da compagnia, per evitare
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