Regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione del 28 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Published date29 March 1995
Subject MatterInformation and verification,Common customs tariff,Oils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 69, 29 March 1995
TESTO consolidato: 31995R0656 — IT — 28.05.1995

1995R0656 — IT — 28.05.1995 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (CE) N. 656/95 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 069, 29.3.1995, p.1)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 083, 13.4.1995, pag. 50 (656/95)



▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 656/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ( 2 ), in particolare l'articolo 35 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione ( 4 ), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2632/94 ( 6 ), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclalura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/87;

considerando che, tenendo conto degli sviluppi compiuti dalla ricerca, si ravvisa l'opportunità di adattare le caratteristiche degli oli d'oliva definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, in modo da offrire maggiori garanzie di purezza dei prodotti commercializzati, nonché di indicare il relativo metodo di analisi;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appaiono necessari alcuni adattamenti del metodo di determinazione della trinoleina; che d'altro canto, per proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno adattare alcuni valori massimi relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;

considerando che le modifiche delle caratteristiche degli oli d'oliva considerati richiedono una modifica delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata;

considerando che, per consentire l'adattamento alle nuove norme e l'adozione dei mezzi necessari per la loro applicazione e per prevenire inoltre perturbazioni negli scambi commerciali, è opportuno differire di due mesi circa l'entrata in vigore del presente regolamento e permettere, per un periodo limitato, lo smaltimento dell'olio condizionato prima della sua entrata in vigore;

considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 ed il regolamento (CEE) n. 2568/91, il cui allegato XIV ha modificato dette note complementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«— per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo figurante nell'allegato XVII.»

;

2) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il testo delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso non si applica agli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati prima della sua entrata in vigore e commercializzati fino ►C1 al termine del decimo mese ad essa successivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

1. Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è aggiunto il seguente titolo: «Allegato XVII: Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali 84 …».
2. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO I CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA

Categoria Acidità % Numero di perossidi meq O2/kg Solventi alogenati mg/kg (1) Cere mg/kg Acidi saturi in posizione 2 del trigliceride % Stigmastadieni (2) mg/kg Eritrodiolo + uvaolo % Trilinoleino % Colesterolo % Brassicosterolo % Campesterolo % Stigmasterolo % Betasitosterolo (3) % Delta 7 stigmastenolo % Steroidi totali mg/kg
1. Olio d'oliva vergine extra M 1,0 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 0,15 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
2. Olio d'oliva vergine M 2,0 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 0,15 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
3. Olio d'oliva vergine corrente M 3,3 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 0,15 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
4. Olio d'oliva vergine lampante m 3,3 m 20 m 0,20 M 350 M 1,3 M 0,50 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
5. Olio d'oliva raffinato M 0,5 M 5 M 0,20 M 350 M 1,5 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
6. Olio d'oliva M 1,5 M 15 M 0,20 M 350 M 1,5 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1000
7. Olio di sansa di oliva greggio m 2,0 M 1,8 m 12 M 0,7 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 2500
8. Olio di sansa di oliva raffinato M 0,5 M 5 M 0,20 M 2,0 m12 M 0,6 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1800
9. Olio di sansa di oliva M 1,5 M 15 M 0,20 >350 M 2,0 >4,5 M 0,6 M 0,5 M 0,1 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1600
(1) «Limite massimo complessivo per i composti rivelati dal rivelatore a cattura di elettroni.«Per i componenti accertati singolarmente il limite massimo è 0,10 mg/kg. (2) «Somma di isomeri che (non) potrebbero essere separati mediante colonna capillare. (3) «(Delta-5-23-Stigmastodienolo+Clerosterolo+Sitosterolo+Sitostanolo+Delta-5-Avenosterolo+Delta 5-24 Stigmastodienolo). «M = Massimo, m = minimo«Nota«Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche non rientra nei limiti fissati.


Categoria Composizione acidica Somma isomeri transoleici Somma isomeri translinoleici + translinolenici % K232 K270 K270 con allumina Delta-K Panel test
Niriatico % Linolenico % Arachido % Eicocenico % Beenico % Lignocerico %
1. Olio d'oliva vergine extra M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,05 M 0,05 M 2,50 M 0,20 M 0,10 M 0,01 m 6,5
2. Olio d'oliva vergine M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,05 M 0,05 M 2,60 M 0,25 M 0,10 M 0,01 m 5,5
3. Olio d'oliva vergine corrente M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,05 M 0,05 M 2,60 M 0,25 M 0,10 M 0,01 m 3,5
4. Olio d'oliva vergine lampante M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,10 M 0,10 M 3,70 M 0,25 M 0,11
5. Olio d'oliva raffinato M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,20 M 0,30 M 3,40 M 1,20 M 0,16
6. Olio d'oliva M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,2 M 0,2 M 0,20 M 0,30 M 3,30 M 1,00 M 0,13
7. Olio di sansa di oliva greggio M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,3 M 0,2 M 0,20 M 0,10
8. Olio di sansa di oliva raffinato M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,3 M 0,2 M 0,40 M 0,35 M 5,50 M 2,50 M 0,25
9. Olio di sansa di oliva M 0,05 M 0,9 M 0,6 M 0,4 M 0,3 M 0,2 M 0,40 M 0,35 M 5,30 M 2,00 M 0,20 —»
«M = Massimo, m = minimo«Nota«Un olio deve essere rifiutato se qualcuna delle caratteristiche non rientra nei limiti fissati. «Ai fini della constatazione della purezza, qualora il k«270« superi il limite della categoria corrispondente, si deve procedere alla determinazione del k«270« dopo il passaggio su allumina.
3. Nell'allegato VIII, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente: «Nota 5: Per gli oli vergini lampanti e per gli oli di sansa d'oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti o di eventuali sostanze interferenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente alla metodologia seguente: si fanno assorbire 200 ml di olio, senza diluirli, su una colonnina di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartridge-waters part. n. 51900). I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC in un tempo massimo di 20 sec. Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 ml in HPLC. È necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio sia la stessa prima e dopo la purificazione nei limiti di errore del metodo analitico
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