Regolamento (CE) n. 656/95 della Commissione del 28 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Published date | 29 March 1995 |
Subject Matter | Information and verification,Common customs tariff,Oils and fats |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 69, 29 March 1995 |
1995R0656 — IT — 28.05.1995 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B | REGOLAMENTO (CE) N. 656/95 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 069, 29.3.1995, p.1) |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 083, 13.4.1995, pag. 50 (656/95) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) N. 656/95 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1995
che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti e il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ( 2 ), in particolare l'articolo 35 bis,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 3 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3330/94 della Commissione ( 4 ), in particolare l'articolo 9,
considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 5 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2632/94 ( 6 ), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclalura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/87;
considerando che, tenendo conto degli sviluppi compiuti dalla ricerca, si ravvisa l'opportunità di adattare le caratteristiche degli oli d'oliva definite dal regolamento (CEE) n. 2568/91, in modo da offrire maggiori garanzie di purezza dei prodotti commercializzati, nonché di indicare il relativo metodo di analisi;
considerando che alla luce dell'esperienza acquisita appaiono necessari alcuni adattamenti del metodo di determinazione della trinoleina; che d'altro canto, per proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno adattare alcuni valori massimi relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;
considerando che le modifiche delle caratteristiche degli oli d'oliva considerati richiedono una modifica delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata;
considerando che, per consentire l'adattamento alle nuove norme e l'adozione dei mezzi necessari per la loro applicazione e per prevenire inoltre perturbazioni negli scambi commerciali, è opportuno differire di due mesi circa l'entrata in vigore del presente regolamento e permettere, per un periodo limitato, lo smaltimento dell'olio condizionato prima della sua entrata in vigore;
considerando che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 ed il regolamento (CEE) n. 2568/91, il cui allegato XIV ha modificato dette note complementari;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:
«— per la determinazione degli stigmastadieni, il metodo figurante nell'allegato XVII.»
;
2) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il testo delle note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso non si applica agli oli d'oliva e di sansa d'oliva condizionati prima della sua entrata in vigore e commercializzati fino ►C1 al termine del decimo mese ad essa successivo. ◄
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
1. | Al sommario degli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 è aggiunto il seguente titolo: «Allegato XVII: Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali 84 …». |
2. | Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I CARATTERISTICHE DEGLI OLI D'OLIVA
|
3. | Nell'allegato VIII, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente: «Nota 5: Per gli oli vergini lampanti e per gli oli di sansa d'oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti o di eventuali sostanze interferenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente alla metodologia seguente: si fanno assorbire 200 ml di olio, senza diluirli, su una colonnina di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartridge-waters part. n. 51900). I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HPLC in un tempo massimo di 20 sec. Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d'azoto e ripreso in isopropanolo o acetone (5 ml). Si iniettano 10-20 ml in HPLC. È necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell'olio sia la stessa prima e dopo la purificazione nei limiti di errore del metodo analitico |
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