Commission Regulation (EC) No 2843/98 of 22 December 1998 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulations (EEC) No 1017/68, (EEC) No 4056/86 and (EEC) No 3975/87 applying the rules on competition to the transport sector (Text with EEA relevance)

Published date30 December 1998
Subject MatterCompetition,Transport,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 354, 30 December 1998
EUR-Lex - 31998R2843 - IT 31998R2843

Regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0022 - 0052


REGOLAMENTO (CE) N. 2843/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (4), in particolare l'articolo 19,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi e del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei,

(1) considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1629/69 della Commissione, dell'8 agosto 1969, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle denunzie previste all'articolo 10, delle domande previste all'articolo 12 e delle notificazioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, della Sezione I del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle comunicazioni, denunce, domande e audizioni (6) e della sezione I del regolamento (CEE) n. 4261/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni (7) ambedue i regolamenti modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, è emersa la necessità di migliorarne taluni aspetti procedurali;

(2) considerando che è opportuno a fini chiarezza adottare un unico regolamento sulle procedure relative alla presentazione di domande e notificazioni nel settore dei trasporti; che pertanto i regolamenti (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88 e (CEE) n. 4261/88 devono essere abrogati;

(3) considerando che la presentazione delle domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e delle notificazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nonché delle domande a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87, possono avere rilevanti conseguenze giuridiche per ciascuna delle imprese partecipanti ad un accordo, ad una decisione o pratica; che ciascuna delle parti deve pertanto avere il diritto di presentare una domanda o di procedere ad una notificazione presso la Commissione; che, inoltre, se una parte si avvale di questo diritto, è necessario che ne informi le altre parti per consentire loro di tutelare i propri interessi;

(4) considerando che le parti richiedenti o notificanti debbono comunicare alla Commissione in modo completo e corretto i fatti e le circostanze rilevanti per la decisione sugli accordi, decisioni o pratiche;

(5) considerando che e opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario per le domande di attestazione negativa relative all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato e per le domande relative all'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1017/68 e dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che tale formulario dovrebbe essere utilizzato anche per le domande di attestazione negativa relative all'articolo 86 del trattato;

(6) considerando che, al fine di semplificarne il trattamento, e opportuno introdurre un unico formulario per le domande presentate a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86, nonché dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87; che e altresì opportuno prevedere un formulario distinto per le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;

(7) considerando che la Commissione, nei casi appropriati e a richiesta degli interessati, deve dare a questi ultimi la possibilità, anche prima della presentazione della domanda o della notificazione, di consultazioni informali sull'accordo, decisione o pratica di cui trattasi, garantendone la riservatezza; che inoltre, dopo la presentazione della domanda o notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati, ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame;

(8) considerando che l'obbligo imposto dall'articolo 5, punto 5, del regolamento (CEE) n. 4056/86 di comunicare alla Commissione le sentenze arbitrali e le raccomandazioni di conciliatori riguarda la composizione di controversie vertenti su pratiche delle conferenze oggetto delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punti 2 e 3 di detto regolamento; che appare opportuno semplificare quanto più possibile la procedura relativa a tale notificazione; che è pertanto opportuno che a dette notificazioni siano allegati documenti che riportano il testo delle sentenze e delle raccomandazioni di cui trattasi;

(9) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi anche alle denunce, domande e notificazioni presentate a norma dell'articolo 53 e dell'articolo 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Soggetti aventi diritto

1. Ogni impresa o associazione di imprese che partecipi ad accordi o pratiche concordate od ogni associazione di imprese che assuma decisioni può presentare domande e procedere a notificazioni in forza delle disposizioni seguenti:

a) l'articolo 12, ovvero l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68;

b) l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86;

c) l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

2. Se solo alcune delle imprese partecipanti di cui al paragrafo 1 presentano la domanda o la notificazione, esse ne informano le altre imprese interessate.

3. Se la domanda o la notificazione è firmata dai rappresentanti di persone fisiche o giuridiche, di imprese o di associazioni di imprese, essi giustificano mediante atto scritto i propri poteri di rappresentanza.

4. In caso di domanda o di notificazione collettiva, va designato un rappresentante comune investito del potere di comunicare e di ricevere documenti a nome di tutte le parti richiedenti o notificanti.

Articolo 2

Presentazione delle domande e delle notificazioni

1. Le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e le domande di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 sono presentate secondo le modalità prescritte nel formulario TR riprodotto nell'allegato I al presente regolamento.

Il formulario TR può essere utilizzato anche per le domande di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 relative all'articolo 86 del trattato.

Le notificazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1017/68 sono presentate mediante il formulario TR(B) riprodotto nell'allegato II al presente regolamento.

2. Le domande e le notificazioni collettive sono presentate mediante un unico formulario.

3. Le domande e le notificazioni sono presentate alla Commissione in un originale e 17 copie, la documentazione allegata in tre esemplari, all'indirizzo indicato sui formulari.

4. I documenti allegati sono presentati in originale o in copia. La parte richiedente o notificante è tenuta a certificare che le copie sono complete e conformi agli originali.

5. Le domande e le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale lingua costituisce per la parte richiedente o notificante la lingua procedurale. I documenti sono presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali dell'Unione, deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.

6. Qualora una domanda presentata in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68, dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 ovvero dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 non rientri nel campo di applicazione del regolamento o dei regolamenti a norma dei quali è stata presentata, la Commissione informa senza indugio il richiedente della sua intenzione di esaminare...

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