Commission Regulation (EC) No 552/2008 of 17 June 2008 amending Regulations (EC) No 2430/1999, (EC) No 2380/2001 and (EC) No 1289/2004 as regards the terms of the authorisations of certain additives for use in animal nutrition (Text with EEA relevance)
Published date | 18 June 2008 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 158, 18 June 2008 |
18.6.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 158/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 552/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 giugno 2008
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | La società Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato una domanda a titolo dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003 con la proposta intesa a cambiare il nome del titolare dell'autorizzazione nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 2430/1999 (2), (CE) n. 2380/2001 (3) e (CE) n. 1289/2004 (4). Tali regolamenti autorizzano l'utilizzazione di alcuni additivi. Le autorizzazioni sono legate al titolare dell'autorizzazione. |
(2) | Nel caso degli additivi cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G) e maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2430/1999, titolare dell'autorizzazione è la società Roche Vitamins Europe Ltd. |
(3) | Nel caso degli additivi maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001 e decochinato 60,6 g/kg (Deccox) elencato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1289/2004, titolare dell'autorizzazione è la società Alpharma AS. |
(4) | Il richiedente sostiene che la società Alpharma (Belgium) BVBA è il successore legittimo dei titolari delle autorizzazioni di cui ai considerando 2 e 3. Insieme alla domanda la Alpharma (Belgium) BVBA ha presentato, oltre a documenti giustificativi supplementari dei titolari originari di tali autorizzazioni, una serie di pertinenti documenti attestanti che i diritti di commercializzazione degli additivi summenzionati sono stati trasferiti alla Alpharma (Belgium) BVBA in questione. |
(5) | La modifica proposta delle condizioni delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in parola. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è |
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