Commission Regulation (EC) No 1808/2001 of 30 August 2001 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date19 September 2001
Subject MatterCommercial policy,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 250, 19 September 2001
EUR-Lex - 32001R1808 - IT

Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 19/09/2001 pag. 0001 - 0043


Regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione

del 30 agosto 2001

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1579/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo "la convenzione", sono necessarie apposite disposizioni.

(2) Per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 occorre determinare condizioni e criteri per la valutazione delle domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti. Di conseguenza, è opportuno stabilire un modello per i formulari di domanda.

(3) Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e i criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotte artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari.

(4) Per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3, della convenzione.

(5) Ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni ed i relativi criteri.

(6) Occorre stabilire procedure per la marcatura di alcuni esemplari delle specie in questione per facilitarne l'identificazione e assicurare l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97.

(7) Ai fini dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione.

(8) Ai fini delle future modificazioni degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo status biologico e commerciale delle specie, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio.

(9) Il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98(4), è stato più volte modificato sostanzialmente e, poiché occorre apportare ulteriori modifiche, deve essere abrogato e sostituito con un nuovo regolamento a fini di maggior chiarezza.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI E FORMULARI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, valgono le seguenti:

a) "data di acquisizione", la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente;

b) "discendente della prima generazione (F1)", esemplari prodotti in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale;

c) "discendente della seconda generazione (F2)" e "discendente della generazione successiva (F3, F4, ecc.)", esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato;

d) "riserva riproduttiva", tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione;

e) "ambiente controllato", un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, ma non sono limitate a alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale;

f) "soggetto abitualmente residente nella Comunità", il privato cittadino che abiti nella Comunità per almeno 185 giorni per ogni anno di calendario per ragioni di lavoro o, nel caso tali ragioni non sussistano, per ragioni personali che presentino uno stretto legame tra il suddetto soggetto e il luogo in cui vive.

Articolo 2

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione e le domande per il rilascio di tali documenti devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notificazioni di importazione devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Possono essere contrassegnati da un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative domande di rilascio devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che in luogo di un testo prestampato le caselle 18 e 19 contengano unicamente i certificati e le autorizzazioni pertinenti.

4. La forma delle etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97 deve corrispondere al modello riportato nell'allegato IV.

Articolo 3

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 viene utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m2.

2. I formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 hanno un formato di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'"originale", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) giallo per il formulario n. 2, la "copia per il titolare della licenza";

c) verdino per il formulario n. 3, la "copia per il paese di esportazione o di riesportazione", nel caso di una licenza d'importazione, o per la "copia da restituire dagli uffici doganali all'autorità emittente", nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

d) rosa per il formulario n. 4, la "copia per l'autorità emittente";

e) bianco per il formulario n. 5, la "domanda".

4. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'"originale";

b) giallo per il formulario n. 2, la "copia per l'importatore".

5. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è del seguente colore:

a) giallo per il formulario n. 1, l'"originale", con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) rosa per il formulario n. 2, la "copia per l'autorità emittente";

c) bianco per il formulario n. 3, la "domanda".

6. La carta per le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 vengono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione degli Stati membri. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri curano la stampa dei formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, possono essere prodotti mediante l'uso del calcolatore per il rilascio di licenze e certificati.

CAPO II

RILASCIO, DURATA DI VALIDITÀ E USO DEI DOCUMENTI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici. Le domande di licenza e il certificato di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, le notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari che non siano quelli necessari per le domande e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, non devono contenere cancellature o parole sovrapposte, salvo che siano stati autenticati dal timbro e dalla firma del competente organo di gestione che li rilascia o, nel caso delle notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dal timbro e dalla firma dell'ufficio doganale di introduzione.

3. Nelle licenze, nei certificati e nelle domande di rilascio di questi documenti:

a) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato V;

b) per l'indicazione delle unità di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT