Commission Regulation (EC) No 939/97 of 26 May 1997 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date30 May 1997
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Commercial policy,Rabbit meat and farmed game meat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 140, 30 May 1997
EUR-Lex - 31997R0939 - IT 31997R0939

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 30/05/1997 pag. 0009 - 0050


REGOLAMENTO (CE) n. 939/97 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di talune specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punti 1) e 2),

considerando che per applicare il regolamento (CE) n. 338/97 e assicurare il pieno rispetto delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in prosieguo «la convenzione», sono necessarie apposite disposizioni;

considerando che per assicurare un'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 338/97 occorre determinare condizioni e criteri per la valutazione delle domande di licenze e certificati, nonché per il rilascio, la validità e l'uso di tali documenti; che, di conseguenza, è opportuno stabilire un modello per i formulari di domanda;

considerando che sono inoltre necessarie disposizioni specifiche sulle condizioni e i criteri di trattamento degli esemplari delle specie animali nati o allevati in cattività e degli esemplari delle specie vegetali riprodotte artificialmente, in modo da assicurare un'applicazione uniforme delle deroghe relative a tali esemplari;

considerando che per l'applicazione delle deroghe relative agli esemplari che costituiscono oggetti personali o domestici di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni specifiche che assicurino il rispetto dell'articolo VII, paragrafo 3 della convenzione;

considerando che ai fini di un'applicazione uniforme delle deroghe generali dai divieti in materia di commercio interno di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97, è necessario stabilire le relative condizioni e criteri;

considerando che occorre stabilire procedure per la marcatura di alcuni esemplari delle specie in questione per facilitarne l'identificazione e assicurare l'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97;

considerando che, ai fini dei rapporti periodici previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, sono necessarie disposizioni in merito al contenuto, alla forma e alla trasmissione;

considerando che, ai fini delle future modificazioni degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97, devono essere disponibili tutte le informazioni necessarie, in particolare sullo status biologico e commerciale delle specie, sul loro uso e sui metodi di controllo del commercio;

considerando che il presente regolamento riproduce, tra l'altro, le norme del regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, che prevede disposizioni uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (3), che detto regolamento deve pertanto essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Definizioni e formulari

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97, vale la seguente definizione:

«data di acquisizione», la data in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, è nato in cattività o è stato riprodotto artificialmente.

Articolo 2

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione e le domande per il rilascio di tali documenti devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato I.

2. I formulari sui quali sono redatte le notificazioni di importazione devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Possono essere contrassegnati da un numero di serie.

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative domande di rilascio devono corrispondere, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III. Tuttavia gli Stati membri possono decidere che in luogo di un testo prestampato la casella 19 contenga unicamente i certificati e le autorizzazioni pertinenti.

4. Il formato delle etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, deve corrispondere al modello riportato nell'allegato IV.

Articolo 3

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 viene utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. I formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 hanno un formato di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'«originale», con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici,

b) giallo per il formulario n. 2, la «copia per il titolare della licenza»,

c) verdino per il formulario n. 3, la «copia per il paese di esportazione o di riesportazione», nel caso di una licenza d'importazione, o per la «copia da restituire dagli uffici doganali all'autorità di rilascio», nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione,

d) rosa per il formulario n. 4, la «copia per l'autorità di rilascio»,

e) bianco per il formulario n. 5, la «domanda».

4. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del seguente colore:

a) bianco per il formulario n. 1, l'«originale»,

b) giallo per il formulario n. 2, la «copia per l'importatore».

5. La carta per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è del seguente colore:

a) giallo per il formulario n. 1, l'«originale», con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici,

b) rosa per il formulario n. 2, la «copia per l'autorità di rilascio»,

c) bianco per il formulario n. 3, la «domanda».

6. La carta per le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è di colore bianco.

7. I formulari di cui all'articolo 2 vengono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità indicate dagli organi di gestione degli Stati membri. Qualora debbano essere presentati alle autorità di paesi terzi, i formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.

8. Gli Stati membri curano la stampa dei formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 possono essere prodotti mediante l'uso del calcolatore per il rilascio di licenze e certificati.

CAPO II Rilascio, durata di validità e uso dei documenti

Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 4

1. I formulari vengono compilati con caratteri dattilografici. Le domande di licenza e il certificato di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, le notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4 possono essere compilati a mano, a penna e in stampatello, purché in forma leggibile.

2. I formulari che non siano quelli necessari per le domande e le etichette di cui all'articolo 2, paragrafo 4 non devono contenere cancellature o parole sovrapposte, salvo che siano stati autenticati dal timbro e dalla firma del competente organo di gestione che li rilascia o, nel caso delle notificazioni d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dal timbro e dalla firma dell'ufficio doganale di introduzione.

3. Nelle licenze, nei certificati e nelle domande di rilascio di questi documenti

a) la descrizione degli esemplari, ove prevista, include uno dei codici riportati nell'allegato V;

b) per l'indicazione delle unità di quantità e di massa netta vengono utilizzati i codici riportati nell'allegato V;

c) per indicare i nomi scientifici delle specie viene utilizzata la nomenclatura contenuta nelle opere di riferimento di cui all'allegato VI;

d) per indicare lo scopo del negozio viene utilizzato uno dei codici riportati al punto 1 dell'allegato VII;

e) per indicare l'origine degli esemplari viene utilizzato uno dei codici contenuti al punto 2 dell'allegato VII, nel rispetto degli eventuali requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 o dal presente regolamento.

4. Se ad uno dei formulari di cui all'articolo 2 è unito un allegato che ne costituisce parte integrante, la presenza di questo e il numero delle pagine vengono chiaramente annotati sulla licenza o sul certificato e ogni pagina dell'allegato reca quanto segue:

a) il numero della licenza o del certificato e la data del suo rilascio, e

b) la firma e il timbro o il sigillo dell'autorità che li ha rilasciati.

Se il formulario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, viene utilizzato per la spedizione di più di una specie, viene aggiunto un allegato contenente, oltre a quanto previsto al primo comma, le...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT