Commission Regulation (EC) No 694/2002 of 23 April 2002 amending Regulation (EC) No 2805/95 fixing the export refunds in the wine sector
Published date | 24 April 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 107, 24 April 2002 |
Regolamento (CE) n. 694/2002 della Commissione, del 23 aprile 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 24/04/2002 pag. 0006 - 0008
Regolamento (CE) n. 694/2002 della Commissione
del 23 aprile 2002
recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 63 e 64,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del suddetto regolamento sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale e entro i limiti previsti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza tra tali prezzi e i prezzi comunitari può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
(2) Conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento succitato, le restituzioni vengono fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione:
- sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità,
- sul mercato internazionale, dei prezzi di questi prodotti.
(3) Occorre tener conto anche di altri criteri e obiettivi stabiliti dall'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre considerare in particolare i limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, in particolare quelli derivanti dagli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.
(4) Se si applicano le regole summenzionate all'attuale situazione di mercato, le restituzioni debbono essere fissate conformemente all'allegato del presente regolamento e occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2454/2001(4), e prevede l'applicazione immediata di tale modifica.
(5) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel...
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