Commission Regulation (EC) No 402/2006 of 8 March 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance)

Published date28 November 2006
Subject MatterCommon customs tariff,Customs Union,Internal market - Principles
L_2006070IT.01003501.xml
9.3.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70/35

REGOLAMENTO (CE) N. 402/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1) Tenuto conto dell’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), è necessario precisare i metodi per la determinazione del peso netto delle banane fresche. Questi metodi dovrebbero includere la pesatura delle banane fresche, al fine di determinarne il peso netto, e l’emissione di note di pesatura delle banane attestanti tale peso da parte di operatori economici autorizzati dalle autorità doganali. Il peso netto delle banane fresche dovrebbe essere determinato per ogni partita di banane fresche, quale che sia il mezzo di trasporto con cui è stata inoltrata.
(2) Affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per predisporre l’autorizzazione di pesatori, è opportuno che le misure relative alla pesatura delle banane fresche e all'emissione delle note di pesatura delle banane si applichino dal 1o giugno 2006.
(3) Per quanto concerne le importazioni di alcuni circuiti elettronici che rientrano nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata, sono stati istituiti dazi compensativi a norma del regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio, dell'11 agosto 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea (3). Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali dazi compensativi, è necessaria una norma di origine specifica per i prodotti contemplati da detto regolamento.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4).
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1) Dopo l'articolo 290 è inserito il testo seguente:
2) L’articolo 290 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 290 bis Ai fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:
a) “pesatore autorizzato”: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;
b) “documentazione del richiedente”: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;
c) “peso netto delle banane fresche”: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;
d) “partita di banane fresche”: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;
e) “luogo di scarico”: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.»
3) È inserito il seguente articolo 290 ter: «Articolo 290 ter 1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;
b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;
c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.
L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto. L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato
...

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