Commission Regulation (EC) No 2054/96 of 25 October 1996 on the publication of the graphic symbol for quality agricultural products specific to the most remote regions and laying down the rules for its reproduction
Published date | 31 October 1996 |
Subject Matter | Agricultural structures,Regional policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 280, 31 October 1996 |
Regolamento (CE) n. 2054/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 31/10/1996 pag. 0001 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 2054/96 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1996 in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che instituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 31, paragrafi 2 e 3.
visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,
considerando che, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3763/91, (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, è stata realizzata una gara grazie alla quale è stato messo a punto un simbolo grafico destinato ad incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità;
considerando che le modalità relative all'impiego del simbolo grafico sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione (6);
considerando che, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, è opportuno che il simbolo grafico sia messo a disposizione degli utilizzatori quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1418/96, degli operatori interessati e promuovere tali prodotti, a valorizzarli e a commercializzarli, nonché dei consumatori;
considerando che è altresì opportuno stabilire le regole tecniche di riproduzione per il...
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