Commission Regulation (EC) No 2054/96 of 25 October 1996 on the publication of the graphic symbol for quality agricultural products specific to the most remote regions and laying down the rules for its reproduction

Published date31 October 1996
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 280, 31 October 1996
EUR-Lex - 31996R2054 - IT 31996R2054

Regolamento (CE) n. 2054/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 31/10/1996 pag. 0001 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2054/96 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1996 in ordine alla pubblicazione del simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche e alle relative regole di riproduzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che instituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3,

considerando che, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3763/91, (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, è stata realizzata una gara grazie alla quale è stato messo a punto un simbolo grafico destinato ad incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità;

considerando che le modalità relative all'impiego del simbolo grafico sono state adottate con il regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione (6);

considerando che, per conseguire gli obiettivi sopra richiamati, è opportuno che il simbolo grafico sia messo a disposizione degli utilizzatori quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1418/96, degli operatori interessati e promuovere tali prodotti, a valorizzarli e a commercializzarli, nonché dei consumatori;

considerando che è altresì opportuno stabilire le regole tecniche di riproduzione per il...

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