Commission Regulation (EC) No 1418/96 of 22 July 1996 laying down detailed rules for the use of a graphic symbol for quality agricultural products specific to the most remote regions

Published date23 July 1996
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 182, 23 July 1996
EUR-Lex - 31996R1418 - IT

Regolamento (CE) n. 1418/96 della Commissione del 22 luglio 1996 che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche

Gazzetta ufficiale n. L 182 del 23/07/1996 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1418/96 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 1996 che istituisce le modalità relative all'impiego di un simbolo grafico per i prodotti agricoli di qualità, tipici delle regioni ultraperiferiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (4), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95, in particolare l'articolo 26, paragrafo 5,

considerando che il Consiglio ha deciso la realizzazione di un simbolo grafico, allo scopo di favorire la conoscenza ed incoraggiare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, freschi o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche della Comunità; che è opportuno stabilire le modalità relative all'attuazione di tale misura;

considerando, che in base ai termini della decisione del Consiglio, le condizioni d'impiego del simbolo, segnatamente la compilazione dell'elenco dei prodotti agricoli, freschi o trasformati, su cui esso può essere apposto, come pure la definizione delle caratteristiche di qualità, dei modi di produzione, di condizionamento e di fabbricazione per i prodotti trasformati, devono essere proposte dalle organizzazioni professionali delle regioni ultraperiferiche; che è opportuno precisare che tali disposizioni possono essere stabilite facendo riferimento a norme esistenti a livello comunitario o, in mancanza, a livello...

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