Commission Regulation (EC) No 555/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof (Text with EEA relevance)
Published date | 26 June 2009 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 164, 26 June 2009 |
26.6.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 164/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 555/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione. |
(2) | L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame. |
(3) | La Germania e la Repubblica slovacca hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007. |
(4) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 318/2007. |
(5) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
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