Commission Regulation (EC) No 448/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the procedure for making financial corrections to assistance granted under the Structural Funds

Published date06 March 2001
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 64, 06 March 2001
EUR-Lex - 32001R0448 - IT 32001R0448

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 06/03/2001 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione

del 2 marzo 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli Stati membri effettuano rettifiche finanziarie connesse con irregolarità isolate o sistemiche procedendo alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario.

(2) Al fine di garantire un'applicazione uniforme di detta norma in tutta la Comunità, occorre adottare disposizioni per determinare tali rettifiche e per riferire in merito alla Commissione.

(3) Occorre dettare disposizioni per determinare l'entità delle rettifiche che la Commissione può effettuare a norma dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, nei casi in cui gli Stati membri non abbiano adempiuto gli obblighi loro incombenti a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, ovvero dell'articolo 38.

(4) Occorre dettare disposizioni in ordine alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e disporre che detta procedura si applichi ai casi di cui all'articolo 38, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

(5) Occorre sostituire il regolamento (CEE) n. 1865/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, relativo agli interessi di mora in caso di restituzione tardiva di contributi dei fondi strutturali(2). Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1865/90 devono tuttavia continuare ad applicarsi ai contributi concessi nel periodo di programmazione 1994-1999, a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(4).

(6) Il presente regolamento deve applicarsi fatte salve le disposizioni relative al recupero degli aiuti di Stato di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(5).

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce modalità di...

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