Council Regulation (EC) No 3193/94 of 19 December 1994 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, and Regulation (EEC) No 4253/88 implementing Regulation (EEC) No 2052/88

Published date24 December 1994
Subject MatterInternal market - Principles,Coordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 337, 24 December 1994
EUR-Lex - 31994R3193 - IT

Regolamento (CE) n. 3193/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 24/12/1994 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0227
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0227


REGOLAMENTO (CE) N. 3193/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 (2);

considerando che l'articlo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88 modificato, precisa che i contributi concessi agli attuali Stati membri nell'ambito dell'obiettivo n. 2 devono essere programmati ed erogati su base triennale; che, per garantirne l'efficacia e la continuità, i contributi a favore dei nuovi Stati membri devono poter essere, in via eccezionale e a loro richiesta, programmati ed erogati su base quinquennale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4253/88 (3), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (4);

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, modificato, una spesa non può essere considerata sovvenzionabile con il...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT