Council Regulation (EEC) No 2081/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date31 July 1993
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 31 July 1993
EUR-Lex - 31993R2081 - IT

Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0005 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (4), il Consiglio è tenuto a riesaminare tale regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1993;

considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia, la semplificazione e la trasparenza delle politiche strutturali;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce gli obiettivi prioritari dell'azione svolta dalla Comunità per il tramite dei Fondi strutturali, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la Comunità ha avviato una riforma della politica agricola comune, comprendente anche misure strutturali destinate in particolare alla promozione dello sviluppo rurale;

considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4042/89 (5); che le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4028/ 86 (6); che il finanziamento di tali azioni si avvale di vari mezzi di bilancio, alcuni dei quali di pertinenza del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento»; che per riunire l'insieme di tali mezzi in un unico strumento finanziario, il regolamento (CEE) n. 2080/93 (7) ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che, fornendo tale strumento unico un contributo al conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 130 A del trattato, è opportuno coordinarne gli interventi con quelli dei Fondi strutturali; che occorre pertanto estendere a detto strumento l'insieme delle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali;

considerando che i Fondi strutturali costituiscono gli strumenti privilegiati per rimediare alle perturbazioni socioeconomiche che la revisione della politica comune della pesca potrebbe determinare in alcune zone litoranee; che, fermo restando quanto previsto per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è dunque opportuno adeguare i criteri di ammissibilità relativi agli obiettivi n. 2 e n. 5b) in modo da tener conto di tale problematica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 792/93 (8) ha creato uno strumento finanziario temporaneo di coesione mediante il quale la Comunità contribuisce finanziariamente all'esecuzione di progetti relativi all'ambiente e alle reti transeuropee di infrastrutture per i trasporti in Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, con l'esigenza per ciascuno di tali paesi di disporre di un programma di convergenza, sottoposto all'esame del Consiglio, volto ad evitare un eccessivo disavanzo pubblico; che detto regolamento, collocandosi nella prospettiva dell'istituzione del Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del trattato, previsto dal trattato sull'Unione europea, ha carattere temporaneo e sarà riesaminato entro il 31 dicembre 1993; che lo strumento finanziario all'uopo previsto, eventualmente modificato (in appresso denominato «strumento finanziario di coesione»), deve rientrare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2052/88; che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93, nessun elemento di spesa può beneficiare al tempo stesso di un contributo di tale strumento e di un contributo del FEAOG, del Fondo sociale europeo (FSE) o del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

considerando che gli obiettivi n. 3 e n. 4 sono destinati, rispettivamente, a lottare contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l'inserimento professionale dei giovani; che è opportuno ridefinire tali obiettivi, la cui realizzazione è affidata all'FSE, raggruppando nell'obiettivo n. 3 gli obiettivi n. 3 e n. 4 estendendolo all'inserimento professionale delle persone minacciate di emarginazione dal mercato del lavoro e creando un nuovo obiettivo n. 4 destinato a facilitare l'adeguamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;

considerando che il principio della parità di opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro è un obiettivo perseguito dalla Comunità e che l'azione strutturale deve contribuirvi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 precisa le missioni del FESR; che è d'uopo sostenere gli investimenti nel settore dell'istruzione e della sanità nelle regioni dell'obiettivo n. 1;

considerando che l'articolo citato indica, al paragrafo 2, le missioni dell'FSE; che è opportuno adeguarle per tener conto della nuova definizione degli obiettivi n. 3 e n. 4; che nella ridefinizione delle azioni ammissibili all'intervento dell'FSE gli aiuti all'impiego possono presentarsi in forma, tra l'altro, di aiuti per la mobilità geografica;

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha stabilito le risorse disponibili da impegnare per l'attività dei Fondi strutturali e per altre operazioni strutturali nel periodo 1993-1999; che dette risorse costituiscono degli obiettivi di spesa; che esso ha parimenti stabilito le risorse disponibili, in termini reali, da impegnare per l'obiettivo n. 1 nel corso del medesimo periodo; che gli importi in questione consentiranno, nel caso dei quattro Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento finanziario di coesione, un raddoppio degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e a detto strumento finanziario e che, per tali quattro Stati membri, ciò significa 85 miliardi di ecu per il periodo 1993-1999;

considerando che occorre potenziare la partnership includendo, in maniera adeguata le parti economiche e sociali nella programmazione, sulla base di una migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio di sussidiarietà;

considerando che occorre rafforzare la valutazione ex ante, la sorveglianza e la valutazione ex post nonché prevedere una maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da rispondere alle esigenze reali; che, affinché gli interventi siano efficaci e per garantire che apportino vantaggi socioeconomici a medio termine in considerazione delle risorse mobilizzate, occore procedere ad una valutazione ex ante approfondita delle azioni prima di impegnare risorse comunitarie;

considerando che la BEI continuerà a destinare la maggior parte delle proprie risorse alla promozione della coesione economica e sociale e in particolare all'ulteriore sviluppo degli interventi creditizi negli Stati membri che beneficiano dello strumento finanziario di coesione e nelle regioni della Comunità interessate dall'obiettivo n. 1;

considerando che per migliorare la trasparenza occorre stabilire ripartizioni indicative delle risorse disponibili per stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per Stato membro e per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b); che, all'atto di tali ripartizioni, è opportuno «tener pienamente conto come si fa attualmente della prosperità nazionale, regionale, della popolazione delle regioni e della rispettiva gravità dei problemi strutturali, compreso il livello della disoccupazione, e, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo nelle zone rurali»; che le risorse dell'obiettivo n. 5a) al di fuori dell'obiettivo n. 1 devono essere ripartite in modo appropriato;

considerando che, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio nelle regioni meno prospere, è auspicabile modulare i livelli della partecipazione comunitaria alle azioni che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali e che, conseguentemente, in dette regioni le aliquote delle sovvenzioni possono eccezionalmente essere maggiorate;

considerando che, per garantire l'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria nell'ambito dell'obiettivo n. 2 potrebbe interessare una popolazione pari anche al 15 % della popolazione comunitaria;

considerando che, per garantire un migliore coordinamento tra gli interventi strutturali nell'ambito degli obiettivi n. 2 e n. 5b), è opportuno che la definizione degli elenchi delle zone ammesse ai benefici di tali due obiettivi avvenga per quanto possibile contestualmente;

considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie e della pesca (obiettivo n. 5a)) devono formare oggetto di un coordinamento con gli altri obiettivi di cui al presente regolamento;

considerando che i principi e gli...

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