Council Regulation (EEC) No 4042/89 of 19 December 1989 on the improvement of the conditions under which fishery and aquaculture products are processed and marketed

Published date30 December 1989
Subject MatterAgricultural structures,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Fisheries policy,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 388, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989R4042 - IT

REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/89 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1989 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura -

Gazzetta ufficiale n. L 388 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/89 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1989 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare, l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in data 20 gennaio 1989, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca (4);

considerando che, nel quadro della riforma dei Fondi a finalità strutturale, sono stati adottati:

- il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5);

- il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);

- il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (7);

- il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (8);

- il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (9);

considerando che la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca può contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità tramite il raddoppio effettivo della dotazione dei fondi strutturali tra il 1987 e il 1993, come previsto dalle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (10), in appresso denominato «accordo interistituzionale»;

considerando che si dovrà procedere ad una valutazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione di quest'azione, che tali stanziamenti si iscrivono nel quadro delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale e che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno fissati al momento della procedura di bilancio in conformità di tale accordo;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88 stabilisce che, entro il 31 dicembre 1989, il Consiglio deve decidere le modalità e le condizioni del contributo del Fondo a favore delle misure di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca;

considerando che, in seguito all'adozione dei regolamenti relativi alla riforma dei Fondi a finalità strutturale, il regolamento (CEE) n. 355/77 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4256/88, deve essere sostituito da un nuovo regolamento;

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considerando che, per integrare il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella politica comune della pesca è ormai necessario adottare un regolamento distinto e specifico;

considerando che l'adozione di un regolamento distinto è conforme al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) e implica l'applicazione di norme più rigorose volte a migliorare la trasparenza e la gestione finanziaria;

considerando che il titolo I del regolamento (CEE) n. 4256/88, relativo all'accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, riguarda azioni intese a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;

considerando che l'articolo 155, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che il Consiglio definisca le misure comunitarie strutturali nel settore della pesca, applicabili alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla; che il regolamento (CEE) n. 4028/86 (13) stabilisce fin d'ora l'applicazione a tali territori della maggior parte delle azioni comuni previste per il miglioramento e l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura; che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si trovano strettamente collegate con il resto della politica strutturale della pesca; che è pertanto opportuno estendere a tali territori l'azione comune prevista dal presente regolamento;

considerando che dette azioni per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca saranno realizzate nel quadro dell'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per accelerare l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura in tutti gli Stati membri;

considerando che i provvedimenti comunitari per il miglioramento e l'adattamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati adottati a livello comunitario con il regolamento (CEE) n. 4028/86 e che la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono connesse alla politica strutturale e ne costituiscono anzi un elemento fondamentale;

considerando che attualmente esiste un crescente squilibrio tra la domanda e l'offerta nonché un forte disavanzo commerciale da parte della Comunità; che le principali importazioni riguardano prodotti di alto valore (salmone, crostacei, molluschi) e prodotti lavorati o preparati con le stesse specie (compreso il tonno) e che la Comunità è pertanto interessata alla creazione di un proprio settore di trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

considrando che il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e

dell'acquacoltura e, in particolare il miglioramento delle condizioni igieniche, della loro qualità e della loro presentazione può consentire di trovare più ampi sbocchi, di valorizzare maggiormente tali prodotti e di contribuire in tal modo all'incremento della produttività della pesca e dell'acquacoltura nonché alla stabilizzazione dei prezzi;

considerando che la politica comune della pesca è stata concepita per essere gestita e applicata dai singoli Stati membri, per cui è necessario garantire la coerenza delle misure in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con la politica comune del settore della pesca;

considerando che il miglioramento costante delle strutture del settore è indispensabile per uno sviluppo coerente della politica comune della pesca e costituisce pertanto uno dei mezzi per conseguire, in detto settore, gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato; che pertanto le misure strutturali intese a conseguire tale miglioramento devono fondarsi su principi e criteri comunitari;

considerando che gli orientamenti fondamentali della nuova politica strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura devono non solo recepire i risultati conseguiti e l'esperienza acquisita in passato ma devono altresì essere definiti nella prospettiva della realizzazione di un vero mercato interno della pesca e in relazione alla nuova situazione creatasi in questo settore, che è diventato più importante in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità;

considerando che il mercato interno nel settore della pesca è limitato agli scambi, soprattutto tra Stati membri limitrofi, di un numero limitato di prodotti; che in realtà lo stesso mercato è costituito da vari mercati nazionali, caratterizzati dalle proprie strutture di domanda e di offerta; che è pertanto opportuno, oltre ad accelerare i lavori in corso, intraprendere nuove azioni per realizzare il mercato interno nel settore della pesca entro il 1993;

considerando che gli obiettivi settoriali della politica comune della pesca devono contribuire a conseguire uno sviluppo armonioso della Comunità, a rafforzare la coesione sociale ed economica e, in particolare, a ridurre il ritardo delle regioni svantaggiate e di quelle meno sviluppate;

considerando inoltre che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 del trattato, la politica strutturale deve altresì tener ampiamente conto delle condizioni economiche e sociali del settore della pesca e deve poter essere adeguata, se del caso, alla diversità o alla gravità di determinati problemi strutturali a livello regionale;

considerando che le azioni previste devono essere in armonia con le esigenze attinenti alla protezione dell'ambiente;

considerando che, per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato permanente per le strutture della pesca istituito dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86...

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