Council Regulation (EEC) No 4042/89 of 19 December 1989 on the improvement of the conditions under which fishery and aquaculture products are processed and marketed
Published date | 30 December 1989 |
Subject Matter | Agricultural structures,Agriculture and Fisheries,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Fisheries policy,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 388, 30 December 1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/89 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1989 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura -
Gazzetta ufficiale n. L 388 del 30/12/1989 pag. 0001 - 0012
REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/89 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1989 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare, l'articolo 155, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, in data 20 gennaio 1989, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca (4);
considerando che, nel quadro della riforma dei Fondi a finalità strutturale, sono stati adottati:
- il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5);
- il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);
- il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (7);
- il regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (8);
- il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (9);
considerando che la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca può contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità tramite il raddoppio effettivo della dotazione dei fondi strutturali tra il 1987 e il 1993, come previsto dalle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (10), in appresso denominato «accordo interistituzionale»;
considerando che si dovrà procedere ad una valutazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione di quest'azione, che tali stanziamenti si iscrivono nel quadro delle prospettive finanziarie allegate all'accordo interistituzionale e che gli stanziamenti effettivamente disponibili saranno fissati al momento della procedura di bilancio in conformità di tale accordo;
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4256/88 stabilisce che, entro il 31 dicembre 1989, il Consiglio deve decidere le modalità e le condizioni del contributo del Fondo a favore delle misure di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca;
considerando che, in seguito all'adozione dei regolamenti relativi alla riforma dei Fondi a finalità strutturale, il regolamento (CEE) n. 355/77 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4256/88, deve essere sostituito da un nuovo regolamento;
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considerando che, per integrare il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella politica comune della pesca è ormai necessario adottare un regolamento distinto e specifico;
considerando che l'adozione di un regolamento distinto è conforme al regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) e implica l'applicazione di norme più rigorose volte a migliorare la trasparenza e la gestione finanziaria;
considerando che il titolo I del regolamento (CEE) n. 4256/88, relativo all'accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, riguarda azioni intese a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca;
considerando che l'articolo 155, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che il Consiglio definisca le misure comunitarie strutturali nel settore della pesca, applicabili alle isole Canarie e a Ceuta e Melilla; che il regolamento (CEE) n. 4028/86 (13) stabilisce fin d'ora l'applicazione a tali territori della maggior parte delle azioni comuni previste per il miglioramento e l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura; che la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si trovano strettamente collegate con il resto della politica strutturale della pesca; che è pertanto opportuno estendere a tali territori l'azione comune prevista dal presente regolamento;
considerando che dette azioni per il miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti della pesca saranno realizzate nel quadro dell'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per accelerare l'adattamento delle strutture della pesca e dell'acquacoltura in tutti gli Stati membri;
considerando che i provvedimenti comunitari per il miglioramento e l'adattamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati adottati a livello comunitario con il regolamento (CEE) n. 4028/86 e che la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono connesse alla politica strutturale e ne costituiscono anzi un elemento fondamentale;
considerando che attualmente esiste un crescente squilibrio tra la domanda e l'offerta nonché un forte disavanzo commerciale da parte della Comunità; che le principali importazioni riguardano prodotti di alto valore (salmone, crostacei, molluschi) e prodotti lavorati o preparati con le stesse specie (compreso il tonno) e che la Comunità è pertanto interessata alla creazione di un proprio settore di trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
considrando che il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e, in particolare il miglioramento delle condizioni igieniche, della loro qualità e della loro presentazione può consentire di trovare più ampi sbocchi, di valorizzare maggiormente tali prodotti e di contribuire in tal modo all'incremento della produttività della pesca e dell'acquacoltura nonché alla stabilizzazione dei prezzi;
considerando che la politica comune della pesca è stata concepita per essere gestita e applicata dai singoli Stati membri, per cui è necessario garantire la coerenza delle misure in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con la politica comune del settore della pesca;
considerando che il miglioramento costante delle strutture del settore è indispensabile per uno sviluppo coerente della politica comune della pesca e costituisce pertanto uno dei mezzi per conseguire, in detto settore, gli obiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del trattato; che pertanto le misure strutturali intese a conseguire tale miglioramento devono fondarsi su principi e criteri comunitari;
considerando che gli orientamenti fondamentali della nuova politica strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura devono non solo recepire i risultati conseguiti e l'esperienza acquisita in passato ma devono altresì essere definiti nella prospettiva della realizzazione di un vero mercato interno della pesca e in relazione alla nuova situazione creatasi in questo settore, che è diventato più importante in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità;
considerando che il mercato interno nel settore della pesca è limitato agli scambi, soprattutto tra Stati membri limitrofi, di un numero limitato di prodotti; che in realtà lo stesso mercato è costituito da vari mercati nazionali, caratterizzati dalle proprie strutture di domanda e di offerta; che è pertanto opportuno, oltre ad accelerare i lavori in corso, intraprendere nuove azioni per realizzare il mercato interno nel settore della pesca entro il 1993;
considerando che gli obiettivi settoriali della politica comune della pesca devono contribuire a conseguire uno sviluppo armonioso della Comunità, a rafforzare la coesione sociale ed economica e, in particolare, a ridurre il ritardo delle regioni svantaggiate e di quelle meno sviluppate;
considerando inoltre che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2 del trattato, la politica strutturale deve altresì tener ampiamente conto delle condizioni economiche e sociali del settore della pesca e deve poter essere adeguata, se del caso, alla diversità o alla gravità di determinati problemi strutturali a livello regionale;
considerando che le azioni previste devono essere in armonia con le esigenze attinenti alla protezione dell'ambiente;
considerando che, per l'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato permanente per le strutture della pesca istituito dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86...
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