Commission Regulation (EC) No 1156/2007 of 3 October 2007 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Münchener Bier (PGI))

Published date04 October 2007
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 258, 04 October 2007
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4.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258/13

REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2007

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), secondo quanto disposto all'articolo 6 del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernenti la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento sono approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2156/2005...

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