Commission Regulation (EC) No 1166/2009 of 30 November 2009 amending and correcting Commission Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions

Published date01 December 2009
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
L_2009314IT.01002701.xml
1.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/27

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2, e l’articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) figurano le denominazioni di origine protette «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Tali denominazioni sono state sostituite dalle denominazioni di origine protette «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco» in seguito al decreto italiano del 17 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009.
(2) Nello stesso decreto la varietà di vite «Prosecco» è ora denominata «Glera». Per evitare qualsiasi confusione tra il nome della denominazione di origine «Prosecco» e il nome della varietà di vite, è opportuno sostituire nel regolamento (CE) n. 606/2009 il termine «Prosecco», laddove designa la varietà di vite, con il termine «Glera».
(3) Le autorità italiane hanno ufficialmente segnalato che la varietà «Prosecco/Glera» non può essere coltivata nella regione «Trentino-Alto Adige»; è quindi opportuno che nel regolamento (CE) n. 606/2009 tale regione non sia più menzionata come possibile regione di produzione di tale varietà.
(4) Nell’allegato I A, appendice 7, del regolamento (CE) n. 606/2009 è stato riscontrato un refuso nelle prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi. Le unità per il limite massimo nel simulatore devono essere espresse in μg/l e non in g/l.
(5) È necessario modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.
(6) Il regolamento (CE) n. 606/2009 si applica dal
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