Commission Regulation (EC) No 1166/2009 of 30 November 2009 amending and correcting Commission Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Published date | 01 December 2009 |
Subject Matter | Common organisation of agricultural markets |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009 |
1.12.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 314/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 113 quinquies, paragrafo 2, e l’articolo 121, terzo e quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) | Nel regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2) figurano le denominazioni di origine protette «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e «Montello e Colli Asolani». Tali denominazioni sono state sostituite dalle denominazioni di origine protette «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco» in seguito al decreto italiano del 17 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009. |
(2) | Nello stesso decreto la varietà di vite «Prosecco» è ora denominata «Glera». Per evitare qualsiasi confusione tra il nome della denominazione di origine «Prosecco» e il nome della varietà di vite, è opportuno sostituire nel regolamento (CE) n. 606/2009 il termine «Prosecco», laddove designa la varietà di vite, con il termine «Glera». |
(3) | Le autorità italiane hanno ufficialmente segnalato che la varietà «Prosecco/Glera» non può essere coltivata nella regione «Trentino-Alto Adige»; è quindi opportuno che nel regolamento (CE) n. 606/2009 tale regione non sia più menzionata come possibile regione di produzione di tale varietà. |
(4) | Nell’allegato I A, appendice 7, del regolamento (CE) n. 606/2009 è stato riscontrato un refuso nelle prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi. Le unità per il limite massimo nel simulatore devono essere espresse in μg/l e non in g/l. |
(5) | È necessario modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009. |
(6) | Il regolamento (CE) n. 606/2009 si applica dal |
To continue reading
Request your trial