Commission Regulation (EC) No 1789/2003 of 11 September 2003 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Published date30 October 2003
Subject MatterCommon customs tariff,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 30 October 2003
EUR-Lex - 32003R1789 - IT

Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 30/10/2003 pag. 0001 - 0894


Regolamento (CE) N. 1789/2003 della Commissione

dell'11 settembre 2003

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987(1), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata "nomenclatura combinata", che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

(2) La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali e le unità supplementari statistiche.

(3) È opportuno modernizzare e semplificare l'allegato I alla luce di quanto stabilito dall'iniziativa SLIM (semplificazione delle legislazione per il mercato interno).

(4) Occorre modificare la nomenclatura combinata per tener conto:

i) delle modifiche nei requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale;

ii) degli sviluppi tecnologici e commerciali;

iii) della necessità di adeguare o chiarificare i testi.

(5) L'allegato I del presente regolamento contiene gli adattamenti alle aliquote del dazio derivanti dalle misure adottate dal Consiglio, e in particolare la decisione 94/800/CE, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)(2), ed una serie di altre misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione(3).

(6) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e i dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2003.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2176/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 3).

(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(3) Nell'allegato I del presente regolamento figurano gli adattamenti derivanti dall'adozione dei seguenti atti:

- decisione (CE) 96/611/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996 (GU L 271 del 24.10.1996, pag. 31),

- decisioni 97/359/CE e 97/360/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997 (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1),

- regolamento (CE) n. 2216/97 del Consiglio, del 3 novembre 1997 (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 1),

- regolamento (CE) n. 1110/1999 del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 1),

- regolamento (CE) n. 2433/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001 (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 4).

ALLEGATO I

NOMENCLATURA COMBINATA

SOMMARIO

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PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

TITOLO I

REGOLE GENERALI

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:

a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi(1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2004.

Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

4. Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5. La dicitura "EA" indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità...

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