Commission Regulation (EC) No 1895/2004 of 29 October 2004 opening public sales of wine alcohol for use as bioethanol in the Community

Published date30 October 2004
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 30 October 2004
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30.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328/60

REGOLAMENTO (CE) N o 1895/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
(2) A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L' alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(3) A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
(4) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE e 41/2004 CE costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

3. L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4. Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
E-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 22 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole...

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