Commission Regulation (EC) No 211/2007 of 27 February 2007 amending Regulation (EC) No 809/2004 implementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council as regards financial information in prospectuses where the issuer has a complex financial history or has made a significant financial commitment (Text with EEA relevance)

Published date28 February 2007
Subject MatterApproximation of laws,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 61, 28 February 2007
L_2007061IT.01002401.xml
28.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 61/24

REGOLAMENTO (CE) N. 211/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (2), specifica le informazioni da includere nel prospetto, per i diversi tipi di strumenti finanziari, al fine di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della predetta direttiva. Gli obblighi di informazione coprono tra l'altro le informazioni finanziarie relative all'emittente da includere nel prospetto al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione finanziaria dell'emittente.
(2) Tuttavia, ci sono casi in cui la situazione finanziaria dell'emittente è così strettamente legata a quella di altri soggetti che le informazioni finanziarie relative a detti soggetti sono indispensabili per dare pieno effetto al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE, ossia per soddisfare l'obbligo di includere nel prospetto tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria e le prospettive dell'emittente. Tale esigenza può sorgere quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa o quando ha assunto un impegno finanziario significativo.
(3) Pertanto, per impedire che in detti casi l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE venga privato di effetto e per rafforzare la certezza del diritto a questo riguardo, occorre chiarire che in tali casi gli obblighi di informazione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 809/2004 devono essere interpretati come relativi anche alle informazioni finanziarie concernenti soggetti diversi dall'emittente, qualora l'omissione di dette informazioni impedisca agli investitori di valutare con cognizione di causa la situazione finanziaria dell'emittente.
(4) Dato che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 809/2004 le autorità competenti non possono richiedere l'inclusione di elementi di informazione non previsti espressamente negli allegati, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti a questo riguardo.
(5) Nel caso di un emittente con una storia finanziaria complessa, può accadere che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che lo concernono non coprano la totalità delle sue attività, che possono invece essere coperte dalle informazioni finanziarie redatte da un altro soggetto. Ciò potrebbe verificarsi in particolare quando l'emittente ha realizzato un'acquisizione importante non ancora registrata nel suo bilancio; quando l'emittente è una società holding di nuova costituzione; quando l'emittente è composto da società soggette a controllo o proprietà comuni ma che, sotto il profilo giuridico, non hanno mai costituito un gruppo; o quando l'emittente è stato costituito come soggetto giuridico separato a seguito della scissione di un'impresa esistente. In tali casi, nel periodo per il quale l'emittente è tenuto a fornire informazioni finanziarie storiche, tutte o parte delle attività dell'emittente saranno state esercitate da un altro soggetto.
(6) Non è possibile tuttavia, al momento, stilare l'elenco dettagliato dei casi in cui gli emittenti sono da considerarsi come emittenti con una storia finanziaria complessa. È infatti possibile che si sviluppino forme di operazioni nuove e innovative che non figurerebbero in un tale elenco. È opportuno pertanto dare una definizione ampia delle circostanze in cui un emittente sia da considerare come un emittente con una storia finanziaria complessa.
(7) Un emittente è da considerare come un emittente che ha assunto un impegno finanziario significativo, quando ha concluso un accordo vincolante per l'acquisizione o la cessione di un soggetto o di un'attività significativi che non sia stato ancora finalizzato alla data dell'approvazione del prospetto. È opportuno assoggettare questi casi agli stessi obblighi informativi che si applicano nel caso in cui
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