Commission Regulation (EC) No 297/2009 of 8 April 2009 amending Regulation (EC) No 1277/2005 laying down implementing rules for Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and for Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors

Published date09 April 2009
Subject MatterApproximation of laws,public health,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 95, 09 April 2009
L_2009095IT.01001301.xml
9.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/13

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (2) stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull’esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L’allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all’esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
(2) La Romania rientra nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi.
(3) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all’esportazione dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti.
(4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 dev’essere modificato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

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