Commission Regulation (EC) No 416/2008 of 8 May 2008 amending Regulation (EEC) No 3600/92 as regards the assessment of the active substance metalaxyl in the framework of Article 8(2) of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market Text with EEA relevance

Published date09 May 2008
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 09 May 2008
L_2008125IT.01002501.xml
9.5.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125/25

REGOLAMENTO (CE) N. 416/2008 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2008

che modifica il regolamento (CEE) n. 3600/92 per quanto riguarda la valutazione della sostanza attiva metalaxil nel quadro dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il metalaxil è una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2).
(2) In seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 18 luglio 2007 nel quadro della causa C-326/05 P (3), che ha annullato la decisione 2003/308/EC (4) della Commissione concernente la non iscrizione del metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1313/2007, dell'8 novembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 per quanto concerne la proroga del periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per il metalaxil, nonché il regolamento (CE) n. 2024/2006, per quanto concerne la soppressione della deroga relativa al metalaxil (5).
(3) L’articolo 233 del trattato dispone che l'istituzione da cui emana l’atto annullato prenda i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Sono quindi necessarie nuove misure rispetto al regolamento (CEE) n. 3600/92, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione dei risultati di ulteriori prove e di ulteriori informazioni.
(4) Tali nuove misure dovrebbero essere inquadrate nella particolare situazione di fatto creatasi con la sentenza emessa nella causa C-326/05P. La IQV non ha mai presentato un fascicolo completo e voleva invece fare riferimento agli studi presentati da un altro notificante, ritenendo di essere tenuta a fornire solo le informazioni mancanti nel fascicolo di quest'ultimo, il quale peraltro presentava delle lacune. L'altro notificante ha però rifiutato alla IQV l'accesso al fascicolo in questione, e nel frattempo si è ritirato. Nel corso del procedimento, la Commissione ha insistito sul fatto che l'onere della prova spettava alla IQV, la quale pertanto doveva dimostrare la conformità del metalaxil ai criteri previsti per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La Corte
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