Commission Regulation (EC) No 42/2009 of 20 January 2009 amending Regulation (EC) No 555/2008 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 on the common organisation of the market in wine as regards support programmes, trade with third countries, production potential and on controls in the wine sector

Published date21 January 2009
Subject MatterInformation and verification,Agricultural structures,Wine,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 16, 21 January 2009
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21.1.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16/6

REGOLAMENTO (CE) N. 42/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l'articolo 22, l'articolo 84 e l'articolo 107,

considerando quanto segue:

(1) Per un uso ottimale dei fondi potenzialmente disponibili per aumentare la competitività del settore vitivinicolo, è opportuno dare agli Stati membri, nella misura del possibile, la facoltà di avvalersi delle possibilità offerte sia dai programmi di sostegno al settore vitivinicolo, in particolare nell'ambito delle misure di ristrutturazione e di riconversione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli investimenti di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento, sia dalle risorse dello sviluppo rurale. Per evitare nel modo più assoluto, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, il doppio finanziamento della stessa misura da parte di queste due fonti di finanziamento, occorre separare nettamente le operazioni in funzione dei programmi.
(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 479/2008, non può essere versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % rispetto al volume di alcole contenuto nel vino prodotto. È opportuno chiarire che gli Stati membri possono garantire il rispetto di questo limite attraverso controlli a livello dei singoli produttori oppure a livello nazionale.
(3) L'articolo 41, lettera c), punto vi), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) impone ai produttori di inserire nel bollettino di analisi le informazioni relative alla presenza di varietà di uve da vino ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera). Tuttavia, per motivi tecnici tali informazioni non sono necessarie e occorre quindi eliminare tale obbligo.
(4) A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008, la tabella 10 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione (3) continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008. Il riferimento esatto è tuttavia alla tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000.
(5) L'articolo 5, paragrafo 8, l'articolo 16, terzo comma, e l'articolo 20, secondo comma, del regolamento (CE) n. 555/2008 impongono agli Stati membri che erogano aiuti nazionali di notificarli compilando la parte pertinente del modulo figurante nell'allegato VII del medesimo regolamento. Occorre pertanto modificare l'allegato VII per inserirvi tale informazione.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 555/2008.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 555/2008 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Ai fini del titolo II, per “operazione” si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e realizzata da uno o più beneficiari.»;
2) nel titolo II, capo II, sezione 2, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo: «Articolo 10 bis Compatibilità e coerenza 1. Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 non riguarda le spese di acquisto di veicoli agricoli. 2. Il sostegno di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;
3) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Compatibilità e coerenza 1. Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008. Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento. 2. Il sostegno di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3. Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.»;
4) dopo l'articolo 25, nel titolo II, capo II, sezione 7, è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Verifica delle condizioni Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di questo limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione (ritiro controllato) e neppure quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per uso industriale.»;
5) all'articolo 41, lettera c), il punto vi) è soppresso;
6) all'articolo 103, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008;»;
7) l'allegato VII è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(2) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(3) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Dati tecnici relativi ai programmi nazionali di sostegno a norma dell'articolo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008

(importo finanziario in 1000 EUR)
Stato membro (1):
Data della comunicazione (2): Data della comunicazione precedente:
Numero della presente tabella modificata:
Esercizio finanziario
2009 2010 2011 2012 2013 Totale
Misure Regolamento (CE) n. 479/2008 stima esecuzione stima esecuzione stima esecuzione stima esecuzione stima esecuzione esecuzione
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1. Regime di pagamento unico
Articolo 9 Superficie (ha) (Dato cumulativo)
Importo medio (EUR/ha) (3)
2. Promozione sui mercati dei paesi terzi
Articolo 10 Numero di progetti (Dato cumulativo)
Sostegno comunitario medio (4)
Aiuti di Stato (Dato cumulativo)
3 bis. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Articolo 11 Superficie (ha) (Dato cumulativo)
Importo medio (EUR/ha) (3)
3 ter. Programmi in corso
Regolamento (CE) n. 1493/1999 Superficie (ha) (Dato
...

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