Commission Regulation (EC) No 530/2008 of 12 June 2008 establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45 °W, and in the Mediterranean Sea

Published date13 June 2008
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 155, 13 June 2008
L_2008155IT.01000901.xml
13.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155/9

REGOLAMENTO (CE) N. 530/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2008

che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura da parte dei pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per il 2008.
(2) Il Regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3), modifica il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura da parte dei pescherecci comunitari nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per il 2008.
(3) Il regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 (4), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.
(4) La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.
(5) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002, se è stato constatato un grave rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi, la Commissione può decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi.
(6) I dati di cui dispone la Commissione e le informazioni raccolte dai suoi ispettori nelle missioni da essi effettuate negli Stati membri
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