Commission Regulation (EC) No 702/2007 of 21 June 2007 amending Commission Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis
Published date | 22 June 2007 |
Subject Matter | Oils and fats |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 161, 22 June 2007 |
22.6.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 161/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 702/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2007
che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale. |
(2) | Gli esperti chimici hanno ritenuto, in particolare, che la quantificazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato sia un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati. Parimenti, riducendo il valore limite per lo stigmastadiene negli oli d’oliva vergini si ottiene una migliore separazione degli oli d’oliva vergini da quelli raffinati. |
(3) | Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1o gennaio 2008. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:
1) | all’articolo 2, paragrafo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
|
2) | gli allegati sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o gennaio 2008 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come segue.
1) | Il sommario è modificato come segue:
|
2) | L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA Note:
|
3) | L’appendice 1 è modificata come segue:
|
4) | Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente: |
5) | L’allegato IV è sostituito dal seguente:« ALLEGATO IV DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CERE MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE 1. OGGETTO Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di cere negli oli d’oliva. Le cere sono separate in funzione del numero di atomi di carbonio. Il metodo può essere impiegato in particolare per differenziare l’olio d’oliva di pressione da quello di estrazione (olio di sansa). 2. PRINCIPIO La sostanza grassa, addizionata di opportuno...
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