Commission Regulation (EC) No 702/2007 of 21 June 2007 amending Commission Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis

Published date22 June 2007
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 161, 22 June 2007
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22.6.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/11

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell’ambito del Consiglio oleicolo internazionale.
(2) Gli esperti chimici hanno ritenuto, in particolare, che la quantificazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato sia un metodo più preciso per la rivelazione degli oli esterificati. Parimenti, riducendo il valore limite per lo stigmastadiene negli oli d’oliva vergini si ottiene una migliore separazione degli oli d’oliva vergini da quelli raffinati.
(3) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l’apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1o gennaio 2008. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1) all’articolo 2, paragrafo 1, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«— per la determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato, il metodo di cui all’allegato VII,»;
2) gli allegati sono modificati secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o gennaio 2008 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come segue.

1) Il sommario è modificato come segue:
a) il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente: «Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo»;
b) il titolo dell’allegato VII è sostituito dal seguente: «Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato».
2) L’allegato I è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA Note:
a) I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.
b) È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo la sua purezza.
c) Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti la qualità dell'olio implicano che:
per l'olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente,
per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.
d) Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»
Categoria Acidità (%) (*) Numero dei perossidi mcq O2/kg (*) Cere mg/kg (**) 2-gliceril monopalmitato (%) Stigmastadiene mg/kg (1) Differenza ECN42 HPLC e ECN42 (calcolo teorico) K232 (*) K270 (*) Delta-K (*) Valutazione organolettica mediana del difetto (Md) (*) Valutazione organolettica mediana del fruttato (Mf) (*)
1. Olio extra vergine di oliva
≤ 0,8 ≤ 20 ≤ 250 ≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 % ≤ 0,10 ≤ 0,2 ≤ 2,50 ≤ 0,22 ≤ 0,01 Md = 0 Mf > 0
2. Olio di oliva vergine
≤ 2,0 ≤ 20 ≤ 250 ≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 % ≤ 0,10 ≤ 0,2 ≤ 2,60 ≤ 0,25 ≤ 0,01 Md ≤ 2,5 Mf > 0
3. Olio di oliva lampante
> 2,0 ≤ 300 (3) ≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 % ≤ 0,50 ≤ 0,3 Md > 2,5 (2)
4. Olio di oliva raffinato
≤ 0,3 ≤ 5 ≤ 350 ≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 % ≤ 0,3 ≤ 1,10 ≤ 0,16
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
≤ 1,0 ≤ 15 ≤ 350 ≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 % ≤ 0,3 ≤ 0,90 ≤ 0,15
6. Olio di sansa di oliva greggio
> 350 (4) ≤ 1,4 ≤ 0,6
7. Olio di sansa di oliva raffinato
≤ 0,3 ≤ 5 > 350 ≤ 1,4 ≤ 0,5 ≤ 2,00 ≤ 0,20
8. Olio di sansa di oliva
≤ 1,0 ≤ 15 > 350 ≤ 1,2 ≤ 0,5 ≤ 1,70 ≤ 0,18

Categoria Composizione acidica (5) Somma degli isomeri transoleici (%) Somma degli isomeri translino leici + translino lenici (%) Composizione in steroli Steroli totali (mg/kg) Eritrodiolo e uvaolo (%) (**)
Miristico (%) Lino lenico (%) Arachi dico (%) Eicosenoico (%) Beenico (%) Lignocerico (%) Colesterolo (%) Brassica sterolo (%) Campeste rolo (%) Stigma sterolo (%) Betasito sterolo (%) (6) Delta-7- stigma stenolo (%)
1. Olio extra vergine di oliva
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5
2. Olio di oliva vergine
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5
3. Olio di oliva lampante
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5 (7)
4. Olio di oliva raffinato
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 000 ≤ 4,5
6. Olio di sansa di oliva greggio
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,10 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 2 500 > 4,5 (8)
7. Olio di sansa di oliva raffinato
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 800 > 4,5
8. Olio di sansa di oliva
≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1 600 > 4,5
3) L’appendice 1 è modificata come segue:
a) il primo trattino è sostituito dal seguente:
«— Acidità
Allegato II Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo»;
b) il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:
«— Acidi grassi saturi in posizione 2
Allegato VII Determinazione della percentuale di 2-gliceril monopalmitato».
4) Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
5) L’allegato IV è sostituito dal seguente:«
ALLEGATO IV DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CERE MEDIANTE GASCROMATOGRAFIA CON COLONNA CAPILLARE 1. OGGETTO Il metodo descrive un procedimento per la determinazione del contenuto di cere negli oli d’oliva. Le cere sono separate in funzione del numero di atomi di carbonio. Il metodo può essere impiegato in particolare per differenziare l’olio d’oliva di pressione da quello di estrazione (olio di sansa). 2. PRINCIPIO La sostanza grassa, addizionata di opportuno...

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