Commission Regulation (EC) No 707/2008 of 24 July 2008 amending Regulation (EC) No 952/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system

Published date25 July 2008
Subject MatterSugar,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 197, 25 July 2008
L_2008197IT.01000401.xml
25.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/4

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 952/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) È possibile che lo zucchero bianco prodotto da una determinata impresa nel corso di una determinata campagna venga ulteriormente trasformato in zucchero bianco sottoposto a condizioni specifiche. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (3), la produzione di zucchero corrisponde alla quantità totale di zucchero bianco prodotta da una determinata impresa nel corso di una campagna di commercializzazione. Per evitare un doppio conteggio, occorre escludere da tale produzione lo zucchero bianco risultante da un’ulteriore trasformazione dello zucchero bianco.
(2) L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 indica due metodi per determinare il tenore di zucchero degli sciroppi a seconda che essi siano o meno da considerare prodotti intermedi. Poiché uno di questi metodi è ormai superato, è opportuno semplificare la normativa menzionando unicamente l'altro metodo, basato sul tenore di zucchero estraibile. Tuttavia, nel caso specifico degli sciroppi prodotti a partire da zucchero invertito, occorre far riferimento al metodo della cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC), che risulta l’unico tecnicamente possibile. Infine, per tener conto del progresso tecnico, è opportuno menzionare solo il metodo refrattometrico quale metodo per la determinazione del tenore di materia secca. Le modifiche devono essere applicate a partire dal 1o ottobre 2008 al fine di garantire il rispetto delle legittime aspettative dei produttori.
(3) L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 952/2006 definisce la produzione delle imprese ai fini dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nel caso specifico di un’impresa che produce per conto di un’altra. Tale produzione esternalizzata è considerata come produzione del committente se ricorrono determinate condizioni, incluso il caso in cui la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote. Questa condizione è stata adattata tenendo conto del ritiro preventivo deciso per la campagna di commercializzazione 2006/2007 in modo da essere applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote. Il regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 (4), ha introdotto una soglia di ritiro preventivo per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Il regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio (5), che ha modificato il regolamento (CE) n. 318/2006, dispone fra l'altro che la Commissione decida ogni anno in merito a una possibile soglia di ritiro preventivo. Occorre pertanto modificare la condizione per l’esternalizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 952/2006 in modo da renderla applicabile alla somma delle soglie di ritiro preventivo del trasformatore e del committente anziché alla somma delle loro quote.
(4) Per garantire controlli efficienti è necessario disporre un'assistenza reciproca tra Stati membri.
(5) Le importazioni preferenziali di zucchero dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, nonché dai paesi meno sviluppati, nella Comunità andranno aumentando progressivamente dal 1o ottobre 2009. Secondo le previsioni, entro il 2012 tali importazioni copriranno oltre il 25 % del consumo di zucchero nella Comunità. Il sistema di rilevazione dei prezzi dovrà quindi segnalare i prezzi e i quantitativi di zucchero greggio e di zucchero bianco importati in provenienza dai suddetti paesi, attualmente registrati nella banca dati dell’Istituto statistico delle Comunità europee.
(6) La comunicazione dei prezzi dello zucchero per il sistema di rilevazione dei prezzi ha luogo nell’ambito di un sistema tradizionale, con comunicazioni trimestrali da parte degli operatori accreditati alla Commissione. È stato di recente elaborato un sistema di comunicazione definitivo e informatizzato. Tale sistema consentirà una comunicazione mensile dei prezzi dagli operatori accreditati allo Stato membro, seguita da una comunicazione dei prezzi nazionali medi dagli Stati membri alla Commissione. Le disposizioni per il sistema definitivo devono sostituire quelle per il sistema transitorio.
(7) A partire dal 1o ottobre 2008, il regolamento (CE) n. 1234/2007 sostituirà il regolamento (CE) n. 318/2006. Anziché trasferire nel regolamento unico OCM l’allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006, relativo alle condizioni di acquisto delle barbabietole, l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la Commissione fissi tali norme mediante modalità di applicazione. Le norme attualmente contenute nell'allegato II del regolamento (CE) n. 318/2006 devono essere pertanto aggiunte al regolamento (CE) n. 952/2006.
(8) Le scorte comunitarie al termine di ciascuna campagna sono importanti per valutare la situazione del mercato dello zucchero in previsione di possibili decisioni relative alla gestione del mercato, in particolare i ritiri. In alcuni stabilimenti, la trasformazione dello zucchero per la nuova campagna commerciale ha inizio in estate e la nuova produzione aumenta le giacenze mensili dei fabbricanti di zucchero. Al fine di conoscere con esattezza l'entità delle scorte comunitarie al termine della campagna di commercializzazione, è necessario che i fabbricanti di zucchero accreditati e gli Stati membri comunichino per i mesi di luglio, agosto e settembre la parte delle rispettive giacenze derivante dalla produzione della campagna di commercializzazione successiva.
(9) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere un aiuto per l'ammasso privato di zucchero bianco alle imprese a cui è stata assegnata una quota di zucchero, sulla base dell’evoluzione del mercato quale emerge dai prezzi registrati. Al fine di applicare il regime di aiuti in modo rapido e mirato occorre che al regolamento (CE) n. 952/2006 vengano aggiunte norme dettagliate relative all’applicazione del regime di ammasso privato per la campagna 2007/2008.
(10) L’aiuto all’ammasso privato di zucchero bianco deve essere determinato nell’ambito di una procedura di gara al fine di garantire un uso quanto più possibile efficiente delle risorse disponibili nonché di accrescere la trasparenza e la concorrenza fra i fabbricanti.
(11) Il periodo di ammasso obbligatorio scade il 31 ottobre 2008. Il termine massimo per la presentazione delle offerte deve essere dunque il 31 luglio 2008, onde evitare la concessione di aiuti per un periodo di ammasso inferiore a tre mesi, durata ritenuta insufficiente per poter incidere sui prezzi di mercato.
(12) Deve essere aperta una procedura di gara quando i prezzi medi comunitari per lo zucchero bianco risultano inferiori al prezzo di riferimento e sembrano destinati a mantenersi a tale livello. È opportuno determinare una soglia dei prezzi di mercato al di sotto della quale si consideri necessario un aiuto all'ammasso privato. La soglia per il prezzo medio comunitario deve essere fissata all’85 % del prezzo di riferimento.
(13) Il processo di ristrutturazione del settore dello zucchero nella Comunità ha creato una differenziazione regionale, con regioni a produzione eccedentaria (dovuta alla produzione locale o ad importazioni) e regioni deficitarie. Nelle regioni eccedentarie è prevista una tendenza al ribasso dei prezzi a livello dei produttori poiché l'offerta locale supera la domanda locale. Nelle regioni deficitarie si prevedono invece prezzi più stabili a livello dei produttori a causa della scarsità dell'offerta locale rispetto alla domanda locale. Il prezzo medio comunitario non rispecchierà totalmente il calo dei prezzi in alcuni Stati membri. È dunque necessario disporre che l’avvio della procedura di gara interessi esclusivamente gli Stati membri in cui i prezzi medi nazionali scendono al di sotto dell’80 % del prezzo di riferimento.
(14) Occorre specificare i requisiti per lo zucchero bianco ammissibile all’aiuto all’ammasso privato.
(15) Le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
(16) Sulla base delle offerte ricevute è possibile fissare un massimale di aiuto. Possono tuttavia sorgere situazioni in cui nessuna delle offerte ricevute risulti accettabile.
(17) Devono essere specificate le informazioni necessarie per stipulare il contratto di ammasso, nonché le date di inizio e fine del periodo di ammasso contrattuale e gli obblighi contrattuali del fabbricante di zucchero.
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT