Commission Regulation (EEC) No 3827/90 of 19 December 1990 on transitional arrangements for the description of certain quality wines produced in specified areas
Published date | 29 December 1990 |
Subject Matter | Wine |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 366, 29 December 1990 |
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3827/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 19 DICEMBRE 1990, RECANTE MISURE TRANSITORIE PER LA DESIGNAZIONE DI TALUNI VINI DI QUALITA PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE
Gazzetta ufficiale n. L 366 del 29/12/1990 pag. 0059 - 0059
REGOLAMENTO (CEE) N. 3827/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990
recante misure transitorie per la designazione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,
considerando che in virtù dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo entrano in vigore in Portogallo, all'inizio della seconda tappa dell'adesione, le disposizioni particolari applicabili ai vini di qualità prodotti in regioni determinate previste dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89 (2), nonché le norme generali per la designazione e la presentazione di tali vini previste dal regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/89 (4);
considerando che per evitare l'interruzione delle correnti commerciali già consolidate in attesa dell'adeguamento della normativa comunitaria in materia di designazione della regione determinata da un lato e, dall'altro che siano utilizzati marchi contenenti parole identiche a tali designazioni geografiche, è opportuno permettere l'impiego di marchi notori per un vino o un mosto d'uva che contengano termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo anteriormente al 1° gennaio 1991;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga al disposto dell'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, il titolare di un marchio notorio registrato per un vino o un mosto d'uva, in cui figurino termini identici al nome di una regione determinata dal Portogallo per la denominazione di un v.q.p.r.d. anteriormente al 1° gennaio 1991, può continuare ad usare tale marchio se è identico al nome proprio del titolare di detto marchio.
Articolo 2
Il presente regolamento...
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