Council Regulation (EEC) No 2043/89 of 19 June 1989 amending Regulation (EEC) No 823/87 laying down special provisions relating to quality wines produced in specified regions

Published date14 July 1989
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 202, 14 July 1989
EUR-Lex - 31989R2043 - IT

Regolamento (CEE) n. 2043/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 14/07/1989 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0211


REGOLAMENTO (CEE) Ng 2043/89 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1989 recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le informazioni raccolte con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 (4) hanno dimostrato la necessità, da un lato, di mettere in evidenza il carattere orizzontale del regolamento, che si applica a tutte le categorie di vini di qualità prodotti in regioni determinate - in appresso denominati «v.q.p.r.d» - della Comunità, e, dall'altro di sfrondarlo, ai fini di una esposizione più metodica del diritto vitivinicolo, delle disposizioni tecniche particolareggiate che è più opportuno inserire nei regolamenti specifici esistenti o futuri; che, in tale contesto, è opportuno sottolineare che le disposizioni di detto regolamento sono applicabili a tutti i v.q.p.r.d., compresi i vini spumanti, i vini frizzanti e i vini liquorosi, eccettuate alcune disposizioni specifiche esplicitamente indicate; che è opportuno inserire le disposizioni particolareggiate, applicabili esclusivamente ai vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, nel regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (6);

considerando che le norme specifiche applicabili ai vini speciali prodotti in una regione determinata fanno parte dei regolamenti che disciplinano soprattutto la produzione ed eventualmente l'immissione sul mercato di tali vini;

considerando che, da un lato, il luogo di impianto di un vigneto e le condizioni climatiche che caratterizzano ogni annata, e, dall'altro, le misure vitivinicole, in particolare i processi e i trattamenti enologici utilizzati subito dopo il raccolto delle uve, determinano in ampia misura le caratteristiche di un vino di qualità: che per tale motivo, ma anche per ridurre i rischi di manipolazioni sleali da parte dei successivi proprietari delle materie prime, è opportuno che le uve e i mosti di uve possano essere trasformati in vini di qualità solo all'interno o nelle immediate vicinanze di una regione viticola determinata la cui denominazione deve essere indicata;

considerando che, per evitare alle aziende interessate perdite causate dall'interruzione di usi commerciali tradizionali, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di consentire che un v.q.p.r.d. venga ottenuto correggendo il prodotto di base di questo vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata che ha dato il nome al vino; che il carattere eccezionale di tali correzioni deve chiaramente apparire nelle modalità di applicazione, limitando il volume totale dei prodotti aggiunti e prevedendo un elenco dei v.q.p.r.d. che formano oggetto di dette correzioni nonché una limitazione della validità della deroga caso per caso; che è inoltre necessario concedere agli Stati membri la possibilità di autorizzare in taluni casi la trasformazione dell'uva e dei mosti di uva in v.q.p.r.d. al di fuori della regione determinata che ha dato il nome al vino;

considerando che occorre precisare che in talune regioni determinate, in cui l'aumento del tenore alcolico dei vini di qualità prodotti in regioni determinate è autorizzato dagli Stati membri, i vinificatori possono scegliere liberamente uno dei processi di arricchimento di cui all'articolo 19, paragrafo 1

del regolamento (CEE) n. 822/87 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (8); che tale scelta è tuttavia subordinata alla riserva che l'utilizzazione di saccarosio sia effettuata, previa autorizzazione dello Stato membro, solo nelle regioni determinate in cui essa viene tradizionalmente o eccezionalmente praticata in conformità della normativa in vigore prima dell'8 maggio 1970; che, per evitare effetti negativi sulla qualità dei vini che sono oggetto di un arricchimento, è opportuno favorire l'utilizzazione di mosto di uve concentrato rettificato rispetto al mosto di uve concentrato non rettificato e autorizzare gli Stati membri ad escludere l'utilizzazione del mosto di uva concentrato per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati ad essere trasformati in v.q.p.r.d. nonché per la dolcificazione di quest'ultimo;

considerando che, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità (9), occorre includere nel regolamento (CEE) n. 823/87 alcune diciture specifiche tradizionalmente utilizzate per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate; che in certi casi ben determinati la notorietà speciale di alcuni vini spumanti e liquorosi giustifica il fatto di considerare i nomi delle regioni determinate di cui detti vini sono originari come diciture specifiche tradizionali, contribuendo così alla semplificazione dell'etichettatura dei vini in questione;

considerando che i v.q.p.r.d. sono soggetti ai fattori naturali ed umani che intervengono nella produzione e nella trasformazione dell'uva nella regione della loro origine geografica; che occorre quindi delimitare detta regione con precisione;

considerando che, per proteggere i produttori contro la concorrenza sleale e i consumatori contro le confusioni e gli inganni, è necessario mantenere il principio che una regione determinata per la produzione dei vini di qualità è designata dal suo nome geografico; che detto orientamento corrisponde agli obblighi internazionali di molti Stati membri in materia di tutela delle denominazioni di origine e d'indicazione dell'origine geografica quali figurano, in particolare, nell'accordo di Lisbona, del 31 ottobre 1958, relativo alla tutela delle denominazioni geografiche e alla loro registrazione internazionale;

considerando che, nell'uso tradizionale conforme alla legislazione francese e portoghese, i termini «Muscadet», «Blanquette» e «vinho verde» sono diventati equivalenti a un nome geografico utilizzato per la denominazione di un v.q.p.r.d.; che il Regno di Spagna, prima dell'entrata in vigore della propria adesione alla Comunità, ha delimitato la regione in cui si situa la...

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