Council Regulation (EEC) No 3805/85 of 20 December 1985 adapting, on account of the accession of Spain and Portugal, certain Regulations relating to the wine sector

Published date31 December 1985
Subject MatterWine,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 367, 31 December 1985
EUR-Lex - 31985R3805 - IT 31985R3805

Regolamento (CEE) n. 3805/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 367 del 31/12/1985 pag. 0039 - 0043
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 40 pag. 0041
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 40 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al settore vitivinicolo, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo rende necessari taluni adeguamenti tecnici dei seguenti regolamenti nel settore vitivinicolo:

- regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3307/85 (2);

- regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3311/85 (4);

- regolamento (CEE) n. 340/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che determina i tipi di vino da tavola (5);

- regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (6), modificato dall'atto di adesione della Grecia;

- regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2633/85 (8);

- regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85 (10);

- regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità e definiti al punto 3 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3310/85 (12);

- regolamento (CEE) n. 460/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979, relativo alla collaborazione diretta dei servizi competenti degli stati membri in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (13), modificato dall'atto di adesione della Grecia;

- regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (14), modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 (15);

- regolamento (CEE) n. 3309/85 del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati(16);

considerando che l'articolo 268, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione prevede, per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate in provenienza dal Portogallo, che la Comunità a dieci riduca i suoi dazi di base in tre fasi dal 1o marzo 1986; che è quindi necessario derogare all'articolo 261, paragrafo 2, secondo comma, affinché la definizione dei vini liquorosi di cui all'allegato I, capitolo XIV, lettera e), dell'atto di adesione si applichi dalla stessa data;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Se l'applicazione delle regole sopra menzionate dà un numero di prezzi medi, che servono per il calcolo, inferiore a otto per i vini da tavola del tipo R I, a sette per i vini del tipo R II ed a otto per quelli del tipo A I, si prendono rispettivamente gli otto, i sette e gli otto prezzi più bassi. Tuttavia, se il numero totale dei prezzi medi stabiliti è inferiore a tali cifre si prendono tutti prezzi medi stabiliti».

2) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Nel corso della stessa campagna viticola, il quantitativo di vino da tavola oggetto delle misure di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 non può eccedere 5 milioni di hl e, a decorrere dalla campagna 1986/1987, 6,2 milioni di hl».

3) Il testo dell'articolo 30 quater, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

«La predetta rilevazione:

a) è effettuata per le unità geografiche seguenti:

- per la Germania: le regioni viticole definite conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;

- per la Francia: i "départements'';

- per l'Italia: le province;

- per la Grecia: i "nomoi'';

- per la Spagna: le province e le...

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