Council Regulation (EEC) No 2392/89 of 24 July 1989 laying down general rules for the description and presentation of wines and grape musts

Published date09 August 1989
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 232, 9 August 1989
EUR-Lex - 31989R2392 - IT

Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 09/08/1989 pag. 0013 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0063


REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/89 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 1 e l'articolo 79, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1237/89 (5), è stato ripetutamente modificato in modo sostanziale; che per garantirne la chiarezza, conviene codificare le norme in questione;

considerando che l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87, pur stabilendo talune norme relative alla designazione di alcuni vini in casi particolari, prevede l'adozione di norme generali per la designazione e la presentazione di alcuni prodotti del settore in questione;

considerando che lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione;

considerando che occorre armonizzare, nella misura del possibile, le diverse disposizioni comunitarie in materia di designazione e presentazione dei prodotti alimentari, in particolare quelli del settore vitivinicolo;

considerando che le norme comunitarie per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve si ispirano per buona parte alle norme nazionali applicate precedentemente dagli Stati membri; che tali norme nazionali si basavano su orientamenti considerevolmente diversi; che taluni Stati membri consideravano prioritari gli aspetti relativi ad una corretta informazione del consumatore ed alla libertà d'azione per il commercio, mentre altri Stati membri si sforzavano

di combinare tali aspetti con la necessità di tutelare i produttori nel loro territorio contro le distorsioni di concorrenza; che al fine di conciliare nella misura del possibile tali diverse concezioni ed evitare interpretazioni troppo divergenti si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che per assicurare l'efficacia di tali norme occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle relative modalità di applicazione;

considerando che, per quanto riguarda la designazione, è opportuno distinguere tra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l'identificazione del prodotto, e le indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso; che, data l'importanza del problema e l'ampiezza del campo di applicazione, occorre ricercare un'informazione ottimale degli interessati, pur tenendo conto della diversità degli usi e delle tradizioni sia negli Stati membri che nei paesi terzi, nonché dell'evoluzione del diritto comunitario;

considerando che, al fine di rispettare le particolari condizioni di produzione nelle varie zone di produzione e tenere conto delle tradizioni in taluni Stati membri, occorre prevedere che gli Stati membri possano, per i prodotti ottenuti sul loro territorio, rendere obbligatorie talune indicazioni previste come facoltative dalle disposizioni comunitarie, vietarle o limitarne l'utilizzazione; che occorre peraltro precisare che per assicurare una libera circolazione delle merci ogni Stato membro deve autorizzare la designazione di prodotti originari di altri Stati membri messi in circolazione sul suo territorio se essa è conforme alle disposizioni comunitarie ed è ammessa nello Stato membro produttore in virtù del presente regolamento;

considerando che, per una designazione e una presentazione uniformi dei vini e dei mosti di uve comunitari destinati all'esportazione nei paesi terzi, occorre prevedere la possibilità di fissare norme complementari o derogatorie per tali prodotti nella misura in cui la legislazione dei paesi terzi lo renda necessario;

considerando che occorre prescrivere i casi in cui è obbligatoria sull'etichetta l'indicazione con un codice dell'imbottigliatore e dello speditore, per evitare, nella mente del consumatore, una confusione sulla vera origine del vino; che è d'altronde necessario disciplinare i casi in cui, per facilitare le transazioni commerciali, possono essere utilizzati, su una base volontaria, codici indicanti le informazioni relative all'imbottigliatore ed allo speditore;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (6), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (7), prevede l'introduzione del principio della menzione obbligatoria del titolo alcolometrico effettivo di tutte le bevande alcoliche; che per descrivere sull'etichettatura la natura del prodotto e facilitare così la scelta del consumatore appare necessaria un'informazione sul titolo alcolometrico dei vini e dei mosti di uve, in particolare sul titolo alcolometrico effettivo; che è dunque opportuno prevedere l'iscrizione obbligatoria per i prodotti in questione del titolo alcolometrico effettivo;

considerando che, per assicurare il rispetto del principio della libera circolazione delle merci nell'intero territorio della Comunità, occorre che la designazione dei vini e dei mosti di uve nella Comunità possa essere fatta in ciascuna lingua ufficiale della Comunità; che è tuttavia necessario che le indicazioni obbligatorie siano fatte in modo che il consumatore finale possa comprenderle anche se esse appaiono sull'etichetta in una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese di detto consumatore; che è opportuno che i nomi delle unità geografiche siano indicati unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il vino o il mosto di uve sono prodotti, affinché il prodotto così designato circoli sotto la sola denominazione tradizionale; che, date le difficoltà particolari di comprensione delle indicazioni in greco, dovute al fatto che esse non sono scritte in caratteri latini, occorre autorizzare la ripetizione di dette indicazioni in una o più altre lingue ufficiali della Comunità;

considerando che, per la qualità del vino o del mosto, le condizioni naturali del luogo in cui è situato il vigneto che ha fornito le uve utilizzate come materia prima per la preparazione di tali prodotti sono determinanti; che, per la qualità del vino o del mosto, anche la varietà di vite da cui provengono le uve utilizzate nonché le condizioni meteoro-

logiche nel corso dell'anno di raccolta delle uve sono determinanti; che l'indicazione del nome del luogo del vigneto o del nome dell'unità geografica in cui è situato tale luogo nonché del nome della varietà di vite o dell'anno di raccolta delle uve utilizzate costituiscono informazioni particolarmente preziose per l'acquirente del prodotto; che

occorre pertanto stabilire norme per l'utilizzazione di tali indicazioni nella designazione dei vini e dei mosti di uve;

considerando che, per stabilire le condizioni di una concorrenza leale tra i diversi vini e mosti di uve, occorre vietare, nella designazione o nella presentazione di detti vini, gli elementi suscettibili di creare confusione o opinioni erronee nells spirito delle persone cui esse sono rivolte; che occorre in particolare prevedere divieti simili per i marchi impiegati per la designazione dei vini e dei mosti di uve; che occorre, per proteggere efficacemente i nomi geografici utilizzati per la designazione di un prodotto nel settore vitivinicolo, eliminare i marchi contenenti parole identiche al nome geografico utilizzato per designare un vino da tavola, un vino di qualità prodotto in una regione determinata, in appresso denominata «v.q.p.r.d.», o un vino importato la cui designazione è disciplinata da disposizioni comunitarie, senza che il prodotto designato dal marchio in questione abbia diritto a siffatta designazione;

considerando tuttavia che, per evitare un eccessivo rigore, occorre tollerare, in taluni casi, durante un periodo transitorio, l'impiego di marchi registrati entro il 31 dicembre 1985, identici al nome di un'unità geografica più ridotta di una regione determinata utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d. oppure di un'unità geografica utilizzata per la designazione di un vino da tavola di cui all'articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in un'ottica di armonizzazione, occorre anche migliorare il coordinamento delle disposizioni relative al ruolo degli organismi di controllo nel settore vitivinicolo nel caso di violazione delle disposizioni comunitarie in materia di designazione e di presentazione dei prodotti del suddetto settore;

considerando che, per la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, le norme da adottare devono tener conto al tempo stesso della necessità di...

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