Commission Regulation (EEC) No 3813/89 of 19 December 1989 laying down detailed rules for the application of the system of transitional aids to agricultural income

Published date20 December 1989
Subject MatterState aids,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 371, 20 December 1989
EUR-Lex - 31989R3813 - IT 31989R3813

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/89 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1989 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 20/12/1989 pag. 0017 - 0025


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

recante modalità d'applicazione del regime di aiuti transitori al reddito agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 768/89 del Consiglio, del 21 marzo 1989, che istituisce un regime di aiuti transitori al reddito agricolo (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che detto regime di aiuti al reddito agricolo implica un'azione positiva a favore delle aziende agricole a conduzione familiare ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89 e un divieto di principio, ai sensi dell'articolo 11 dello stesso, di qualsiasi aiuto nazionale al reddito agricolo non conforme alle condizioni e alle modalità di concessione stabilite dal medesimo regolamento; che è pertanto necessario precisare la nozione di aiuto al reddito agricolo ai sensi delle disposizioni comunitarie in questione, tenendo conto, in particolare, degli obiettivi enunciati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89;

considerando che è opportuno definire la nozione di azienda agricola a conduzione familiare e precisare i principali elementi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito familiare globale per unità di lavoro, segnatamente la componente agricola del reddito prodotto nell'azienda in questione ed i redditi provenienti da altre fonti; che tale reddito deve essere determinato su una base che lo renda comparabile con il prodotto interno lordo per persona attiva;

considerando che, per quantificare il pregiudizio subito dai beneficiari potenziali dell'aiuto in seguito all'adattamento dei mercati nel contesto della riforma della politica agraria comune e al riassetto delle organizzazioni comuni dei mercati, occorre precisare il periodo nonché altri fattori da prendere in considerazione per calcolare la perdita di reddito con sufficiente precisione, in modo che possa essere evitata una compensazione eccessiva; che dal calcolo di questa perdita vanno esclusi determinati provvedimenti e determinate evoluzioni di prezzi; che, per tener conto dell'inflazione o della deflazione che variano considerevolmente nell'insieme della Comunità, gli Stati membri devono poter esprimere il pregiudizio subito in termini reali; che occorre fissare un tasso annuo minimo di riduzione dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario in modo da determinare una regressività dell'aiuto stesso; che, per garantire che l'aiuto in questione non diventi un incentivo della produzione agricola o non provochi distorsioni di concorrenza, deve essere fissato un massimale per unità di lavoro in base ai redditi globali per unità di lavoro prodotti nella regione comunitaria di cui trattasi; che devono essere fissati vari altri limiti per quanto riguarda l'ammissibilità all'aiuto in modo da agevolare la gestione e da favorire la realizzazione degli obiettivi del provvedimento; che occorre determinare in quale proporzione il reddito domestico proveniente dall'agricoltura rappresenti una parte non significativa del reddito domestico totale;

considerando che vi possono essere dei casi in cui è opportuno consentire ai beneficiari di riscuotere l'aiuto sotto una forma capitalizzata; che l'entità di questa forma di pagamento deve essere rapportata al livello dei pagamenti non capitalizzati; che i pagamenti capitalizzati non devono aumentare l'onere per il bilancio comunitario in alcun esercizio;

considerando che è necessario limitare i vantaggi economici attribuiti ai sensi del presente regime di aiuti qualora una stessa azienda percepisca aiuti in forza di più programmi di aiuto al reddito agricolo; che lo Stato membro interessato può fissare, per ciascuna azienda, un numero massimo di unità lavorative annue da prendere in considerazione, tenuto conto del numero ritenuto normale per aziende della dimensione e del tipo di cui trattasi; che, per semplificare la gestione di ciascun programma di aiuti al reddito agricolo, la condizione giuridica di un beneficiario di aiuti deve essere, generalmente, quella riconosciuta alla data in cui l'ammissibilità è stata determinata, anche qualora tale condizione dovesse mutare durante il periodo del versamento dell'aiuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 768/89 dispone, all'articolo 8, paragrafo 3, che gli stanziamenti iscritti nel bilancio comunitario non debbano essere superati dagli aiuti che fruiscono di un finanziamento comunitario e che è quindi opportuno adottare al riguardo disposizioni appropriate;

considerando che per motivi di chiarezza è auspicabile, per quanto concerne i massimali previsti all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma ed all'articolo 8, paragrafo 2,

lettera a) del regolamento (CEE) n. 768/89, precisare il tasso di cambio agricolo tra le monete nazionali ed ecu;

considerando che è necessario, per garantire una corretta gestione, che gli Stati membri comunichino informazioni periodiche sull'applicazione del programma di aiuti al reddito agricolo; che, data la natura del regime di aiuti al reddito, è opportuno stabilire modalità particolari in materia di controllo e di penalità; che è necessario potere tener conto, se del caso, degli aspetti pertinenti delle condizioni d'adesione relative alla Spagna, alla Grecia e al Portogallo; che è altresì opportuno che gli Stati membri notifichino i programmi di aiuti al reddito agricolo in forma standardizzata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione degli aiuti al reddito agricolo, e che è stato consultato il comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari delle condizioni supplementari relative alle spese del bilancio della Comunità di cui all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 768/89,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DEFINIZIONI E MISURE

Articolo 1

Aiuto al reddito agricolo

1. Per « aiuto al reddito agricolo » (appresso denominato «ARA ») si intende qualsiasi contributo finanziario pubblico concesso esclusivamente ai coltivatori o ai coltivatori e ai loro familiari che lavorano nell'azienda, il quale integri il reddito familiare globale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 768/89, e non sia subordinato ad alcuna condizione relativa al suo uso. Fermo restando il disposto degli articoli 92 e 93 del trattato, non si considerano tuttavia ARA i contributi finanziari pubblici concessi attraverso i regimi fiscali e di previdenza sociale, purché siano giustificati in base ai criteri inerenti a questi regimi.

2. Gli aiuti destinati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 768/89, che sono concessi conformemente alle disposizioni degli articoli da 2 a 6 dello stesso regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento, non si considerano subordinati a condizioni relative al loro uso.

Articolo 2

Famiglia e famiglia dell'agricoltore

1. Ai fini del presente regolamento, la nozione di azienda agricola a conduzione familiare ricomprende, oltre alla famiglia quale è definita nella legislazione nazionale, anche i membri di un nucleo nel quale l'interdipendenza sociale e/o economica sia nettamente maggiore di quella che di norma sussiste fra datore di lavoro e dipendenti. Tuttavia lo Stato membro interessato ha facoltà di adottare la definizione più restrittiva di azienda agricola a conduzione familiare per qualsiasi « programma di aiuto al reddito agricolo » (nel prosieguo denominato « PARA »).

2. Per determinare la composizione della famiglia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 768/89, si deve tener conto del coltivatore nonché dei membri della sua famiglia che lavorano nell'azienda, purché il loro contributo individuale corrisponda almeno al 25 % di un'unità di lavoro agricolo annuo e costituisca oggetto di una forma di retribuzione che, a norma delle disposizioni nazionali, potrebbe dar luogo all'applicazione di imposte. Per ciascun PARA lo Stato membro interessato può fissare una...

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