Commission Regulation (EEC) No 2167/92 of 30 July 1992 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1992/93 wine year to intervention measures in the wine sector

Published date31 July 1992
Subject MatterWine,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 217, 31 July 1992
EUR-Lex - 31992R2167 - IT

Regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, che fissa i prezzi d' acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d' intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 31/07/1992 pag. 0035 - 0043


REGOLAMENTO (CEE) N. 2167/92 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 che fissa i prezzi d'acquisto, gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare gli articoli 35, paragrafo 8, 36, paragrafo 6, 38, paragrafo 5, 41, paragrafo 10, articoli 44 e 45, paragrafo 9 e 46, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1757/92 del Consiglio (3) ha fissato i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1992/1993; che è quindi opportuno fissare su questa base i prezzi, gli aiuti e gli altri importi per le varie misure d'intervento da decidere per questa campagna;

considerando che, in seguito all'allineamento dei prezzi d'orientamento portoghesi con quelli della Comunità, e in mancanza di disposizioni particolari, il presente regolamento si applica al Portogallo; che tuttavia, non essendo state delimitate le zone vitivinicole di questo paese, occorre definire le pratiche enologiche ivi ammesse conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 922/87 del Consiglio, nonché le varietà di viti autorizzate per la produzione di vini da tavola in Portogallo; che, essendo l'arricchimento una pratica eccezionale, è opportuno prevedere la stessa riduzione del prezzo d'acquisto dei vini di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, fissato all'allegato VIII, che per la zona vitivinicola c; che, conformemente all'articolo 341 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, occorre prorogare le deroghe in vigore per il « vinho verde »;

considerando che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, i prezzi spagnoli sono fissati, a decorrere dalla campagna considerata, allo stesso livello dei prezzi comuni e, pertanto, i prezzi, gli aiuti e gli altri elementi applicabili per la campagna 1992/1993, di cui al paresente regolamento, si applicano alla Spagna;

considerando che i distillatori, conformemente agli articoli 35, paragrafo 6 e 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono o beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio (4);

considerando che il prezzo del vino da distillare in virtù degli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2046/89, tenendo anche conto dell'incertezza attuale dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

considerando che alcuni vini consegnati all'una o all'altra distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è necessario adattare correlativamente gli importi applicabili alle distillazioni, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2046/89;

considerando che l'esperienza acquisita nell'ambito di vendite mediante gara di alcole detenuto dagli organismi d'intervento dimostra che la differenza fra i prezzi ottenibili per l'alcole neutro e l'alcole greggio non è tale da giustificare il conferimento all'intervento del primo tipo di alcole; che, inoltre, le disponibilità attuali di alcole neutro bastano a soddisfare per almeno una campagna l'eventuale domanda di tale prodotto; che in tale contesto occorre fare ricorso alla facoltà prevista dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 limitando le consegne di alcole neutro agli organismi d'intervento per la campagna 1992/1993;

considerando che l'importo dell'aiuto all'utilizzazione in vinificazione di mosti d'uva concentrati e concentrati rettificati, di cui all'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuto con i mosti d'uva concentrati, con i mosti d'uva concentrati...

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