Commission Regulation (EEC) No 689/92 of 19 March 1992 fixing the procedure and conditions for the taking-over of cereals by intervention agencies

Published date20 March 1992
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 74, 20 March 1992
EUR-Lex - 31992R0689 - IT

Regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 20/03/1992 pag. 0018 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0118


REGOLAMENTO (CEE) N. 689/92 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1992 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che i prezzi d'intervento sono stati stabiliti per una qualità tipo determinata e che, per i cereali che non corrispondono a tale qualità tipo, è stata prevista l'applicazione di maggiorazioni e detrazioni;

considerando che non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati; che, per stabilire la qualità minima, è necessario nondimeno prendere in considerazione le differenti condizioni climatiche delle varie regioni della Comunità;

considerando che, al fine di semplificare la gestione normale dell'intervento e, segnatamente, di permettere la costituzione di partite omogenee per ciascuno dei cereali presentati all'intervento, è d'uopo determinare la quantità minima al di sotto della quale l'organismo d'intervento non è tenuto ad accettare l'offerta; che può tuttavia risultare necessario prevedere in alcuni Stati membri, una quantità minima superiore, affinché gli organismi di intervento possano tener conto delle condizioni e degli usi del commercio all'ingrosso formatisi in precedenza nei loro paesi;

considerando che le condizioni di offerta agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi nella Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori; che è quindi opportuno prevedere requisiti qualitativi minimi; che tuttavia può rivelarsi utile che gli Stati membri applichino, parallelamente al presente regolaento, alcune delle loro disposizioni più adatte alle rispettive condizioni climatiche, e in particolare ai rispettivi usi commerciali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2642/91 (4), ha subito numerose modifiche; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nei periodi di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all'organismo d'intervento.

Gli organismi d'intervento possono tuttavia fissare una quantità minima superiore.

Articolo 2

1. Per essere accettatti all'intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile.

2. Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT