Commission Regulation (EEC) No 2384/91 of 31 July 1991 on the transitional measures applicable to the wine- growing sector in Portugal during the 1991/92 wine year

Published date07 August 1991
Subject MatterAccession,Wine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 219, 7 August 1991
EUR-Lex - 31991R2384 - IT 31991R2384

REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo -

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 07/08/1991 pag. 0009 - 0014


REGOLAMENTO (CEE) N. 2384/91 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 1991 concernente le misure transitorie applicabili al Portogallo per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'atto di adesione, l'organizzazione del mercato vitivinicolo si applica al Portogallo dall'inizio della seconda tappa di adesione; che, per ragioni amministrative, non è stato finora possibile procedere alla determinazione delle zone viticole del Portogallo e che è quindi opportuno determinare le pratiche enologiche ammesse conformemente alle norme del titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), nonché le varietà di viti autorizzate per la produzione di vino da tavola, tenendo conto delle peculiarità della viticoltura portoghese e delle condizioni climatiche del paese, al fine di definire regole che si avvicinino al regime definitivo applicabile al Portogallo;

considerando che, per consentire un'armoniosa transizione dal vecchio regime al regime comunitario e garantire l'equilibrio del mercato portoghese, è opportuno disporre, per la campagna in corso, una distillazione specifica che, nel semplificare per il viticoltore le misure di gestione del mercato, abbia un'incidenza comparabile, ai fini del risanamento del mercato e a un costo equivalente, a quella che avrebbe l'applicazione degli strumenti normali; che il quantitativo massimo previsto per questa distillazione potrebbe venir adeguato in funzione delle effettive disponibilità del mercato portoghese; che, inoltre, ai fini di una graduale introduzione delle disposizioni qualitative vigenti nella Comunità, in particolare la distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, conformemente al regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei prodotti della vinificazione (3), per quanto di esso è tuttora applicabile, occorre prevedere modalità adeguate alle pratiche vigenti in Portogallo;

considerando che i prezzi d'orientamento sono stati fissati in Portogallo per la campagna 1991/1992 allo stesso livello applicabile alla Comunità a dieci e che quindi devono essere allineati anche i prezzi e gli aiuti;

considerando che, per consentire la definizione dei prodotti per i quali si possono utilizzare le bottiglie del tipo « Bocksbeutel » o « Cantil » in Portogallo, occorre rinviare di un anno la data prevista per completare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (4);

considerando che è indispensabile prorogare fino al 1o settembre 1992 le deroghe relative al « vinho verde »;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 agosto 1992 la regolamentazione comunitaria relativa al settore vitivinicolo si applica al Portogallo, con riserva delle disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. Le regole concernenti le pratiche e i trattamenti enologici previsti al titolo II del regolamento (CEE) n. 822/87 si applicano al Portogallo per la campagna 1991/1992 alle condizioni appresso indicate:

a) l'aumento del titolo alcolometrico è limitato al 2 % vol. I prodotti ammessi a beneficiare di questa misura devono avere un titolo...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT