Commission Regulation (EEC) No 3201/90 of 16 October 1990 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

Published date08 November 1990
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 309, 8 November 1990
EUR-Lex - 31990R3201 - IT 31990R3201

Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 08/11/1990 pag. 0001 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 3201/90 DELLA COMMISSONE del 16 ottobre 1990 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istiuisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90(2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/89(4), stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ; che è necessario adottare modalità di applicazione recanti le necessarie precisazioni e norme specifiche di attuazione dei principi enunciati dal predetto regolamento, dal regolamento (CEE) n. 822/87 e dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89(6) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90(8), è stato ripetutamente modificato ;

che, ai fini di una maggiore chiarezza e in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile ;

considerando che, in sede di applicazione delle norme per la designazione e la presentazione dei vini, è opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle regioni viticole della Comunità, sempreché tali tradizioni ed usi siano compatibili con i principi di un mercato unico ; che inoltre è opportuno evitare ogni possibilità di confusione nell'impiego dei termini che compaiono sulle etichette e offrire al consumatore informazioni quanto più possibile chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle etichette ;

considerando che, onde concedere all'imbottigliatore una certa libertà per quanto riguarda il modo di presentare le indicazioni obbligatorie sulle etichette e per consentire l'impiego di etichette supplementari per tutte le indicazioni obbligatorie prescritte per i vini importati, è opportuno prevedere che dette indicazioni obbligatorie vengano raggruppate nello stesso campo visivo e non più su una sola ed unica etichetta ;

considerando che talune indicazioni e precisazioni hanno valore commerciale o possono rafforzare il prestigio del prodotto senza peraltro essere assolutamente necessarie ; che sembra opportuno consentirle nella misura in cui sono giustificate e non creano malintesi circa la qualità del prodotto ; che, dato il carattere specifico di talune di queste indicazioni, appare tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di limitare le facoltà concesse agli interessati ;

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore sulla provenienza dei vini risultanti dalla mescolanza di uve o dal taglio di prodotti originari di più Stati membri, occorre prescrivere l'altezza dei caratteri utilizzati per l'indicazione dei termini vino di vari paesi della Comunità europea ; che la stessa considerazione vale per l'indicazione dei termini analoghi per i vini da tavola vinificati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve ; che occorre, inoltre, mediante opportune disposizioni relative all'altezza massima dei caratteri, evitare la possibiltà di confusione tra alcuni vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, nel prosieguo denominati v.q.p.r.d.;

considerando che, onde faciltare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno pubblicare un elenco delle diciture relative a una qualità superiore dei vini importati, riconosciute dalla Comunità alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 ;

considerando che, per evitare che il consumatore sia indotto in errore sulla qualità di un vino importato nella Comunità è d'uopo evitare che, sull'etichetta di un vino importato, la traduzione di un'indicazione relativa ad una qualità superiore sia identica ad una dicitura in lingua tedesca utilizzata conformemente alla normativa comunitaria ;

considerando che il volume nominale dei recipienti che possono essere utilizzati per il condizionamento dei vini e dei mosti di uve negli scambi intracomunitari, è disciplinato dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(9), modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE(10) ; che è opportuno precisare le modalità per l'indicazione sull'etichetta del volume nominale dei prodotti interessati ; che, per consentire lo smaltimento dei prodotti già condizionati, occorre prevedere che tali prodotti non possono più essere utilizzati dopo lo scadere dei periodi transitori fissati da tale direttiva ;

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore, in caso di imbottigliamento per conto terzi occorre precisare che, con la dicitura imbottigliato per . . ., deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento(11) ; che, se uno Stato membro ha previsto, in caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione obbligatoria del nome di chi ha effettuato tale imbottigliamento, occorre distinguere, mediante esplicite indicazioni, tra l'imbottigliatore e la persona che ha proceduto per suo conto all'operazione ;

considerando che occorre precisare la formulazione delle indicazioni che figurano sull'etichetta, relative al nome o alla ragione sociale dell'imbottigliatore, allo speditore, a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di tali persone, contenenti termini che si riferiscano ad un'azienda agricola ; considerando che, per evitare un'errata opinione del consumatore sul paese in cui è stato effettuato l'imbottigliamento del prodotto, occorrerebbe precisare la o le lingue ufficiali da utilizzare per l'indicazione dei termini che sull'etichetta devono precedere il nome e la ragione sociale dell'imbottigliatore ;

considerando che l'indicazione dello Stato membro in cui il vino è stato imbottigliato è divenuta obbligatoria ; che occorre pertanto precisare il modo in cui tale indicazione deve figurare sull'etichettatura ; che è stata ammessa la possibilità di esprimere talune indicazioni per mezzo di un codice ; che, per facilitare l'aggiornamento e la lettura di detti codici, è d'uopo disporre che essi vengano fissati dallo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore ;

considerando che, per garantire un'informazione obiettiva del consumatore, è opportuno disporre che l'indicazione sull'etichetta della gradazione alcolometrica effettiva, della gradazione alcolometrica totale dei vini e della massa volumica sia sottoposta alle stesse norme in tutto il territorio della Comunità ;

considerando che, nell'interesse del consumatore, è opportuno precisare che la gradazione alcolometrica effettiva o totale indicata sull'etichetta è quella riscontrata all'analisi ; che, a fini di semplificazione, la cifra che esprime detta gradazione alcolometrica deve tuttavia poter essere arrotondata entro certi limiti ;

considerando che in Germania l'uso vuole che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia effettuata in gradi Oechsle ; che a motivo di tale uso, non è ancora possibile prevedere un ulteriore allineamento sul regime comunitario per la misurazione della massa volumica dei mosti di uve ; che è pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio sino 31 agosto 1991, nel corso del quale la Germania può autorizzare che la massa volumica dei mosti di uve messi in circolazione sul suo territorio sia espressa in gradi Oechsle ;

considerando che, per evitare l'impiego abusivo delle sole indicazioni facoltative autorizzate è opportuno specificare espressamente i casi nei quali sono ammesse delle raccomandazioni :

considerando che, per evitare che una raccomandazione relativa all'immissione di un vino per fini religiosi costituisca un pretesto per l'impiego di pratiche enologiche non autorizzate dalle disposizioni comunitarie o nazionali, occorre precisare a quali condizioni tale raccomandazione è ammessa ; che dette condizioni devono tener conto delle esigenze di taluni riti religiosi ;

considerando che, per garantire il controllo e la protezione dei vini da tavola che possono beneficiare di una delle diciture Landwein, vin de pays, vino tipico, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, ïßíïò ôïðéêüò, vino de la tierra, vinho de mesa regional nonché ai fini di una corretta informazione degli organi competenti degli Stati membri incaricati di vigilare al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo, è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione tutte le informazioni utili relative alla designazione di tali vini ;

considerando che, è opportuno fissare un elenco dei vini importati le cui condizioni di produzione sono state riconosciute...

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