Commission Regulation (EEC) No 2959/92 of 13 October 1992 amending Regulation (EEC) No 2167/92 of 30 July 1992 fixing the buying-in prices, aids and certain other amounts applicable for the 1992/1993 wine year to intervention measures in the wine sector

Published date14 October 1992
Subject MatterWine,Agriculture and Fisheries,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 298, 14 October 1992
EUR-Lex - 31992R2959 - IT 31992R2959

Regolamento (CEE) n. 2959/92 della Commissione, del 13 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/92 che fissa i prezzi d' acquisto e gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d' intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 14/10/1992 pag. 0008 - 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/92 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2167/92 che fissa i prezzi d'acquisto e gli aiuti ed alcuni altri elementi applicabili alle misure d'intervento nel settore vitivinicolo, per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2182/91 (4), che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, all'articolo 4 un titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione in ciascuna zona di produzione per stabilire il quantitativo di alcole da consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, in attesa della delimitazione delle zone viticole in Portogallo, non è stato possibile fissare tale titolo alcolometrico naturale forfettario per tale paese ed è quindi opportuno fissarlo in via provvisoria;

considerando che è opportuno disporre che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a decorrere dall'inizio della campagna vitivinicola 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2167/92 della Commissione (5) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il calcolo del quantitativo di alcole che i produttori di vino da tavola portoghesi sono tenuti a consegnare alla distillazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 si effettua in base ad un titolo alcolometrico volumico naturale...

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