Commission Regulation (EEC) No 4142/87 of 9 December 1987 determining the conditions under which certain goods are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use

Published date31 December 1987
Subject MatterCommon customs tariff
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 387, 31 December 1987
EUR-Lex - 31987R4142 - IT 31987R4142

Regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare

Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1987 pag. 0081 - 0094


REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del

23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e

statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 (3), ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (5), il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione (6), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE)

n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1535/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino a oggi;

considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché altre disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari, alla politica agricola comune o all'applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee,

subordinano l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che occorre evitare che le suddette condizioni, le quali tradizionalmente si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli, siano differenti da uno Stato membro all'altro, ciò che sarebbe di natura tale da provocare disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata, come pure deviazione di traffico e di attività; che, pertanto, nell'interesse degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione;

considerando che, conformemente alla prassi abituale, è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all'interno della Comunità; che, inoltre, ai fini perseguiti dal presente regolamento, è opportuno disporre che, in caso di spedizione da uno Stato membro all'altro, la merce in questione sia scortata - sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime - dall'esemplare di controllo T 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/77 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (7);

considerando che, tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione...

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