Commission Regulation (EU) 2015/1391 of 13 August 2015 amending Regulation (EC) No 1200/2009 implementing Regulation (EC) No 1166/2008 of the European Parliament and of the Council on farm structure surveys and the survey on agricultural production methods, as regards livestock unit coefficients and definitions of the characteristics (Text with EEA relevance)

Published date14 August 2015
Subject MatterAgricultural structures,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 215, 14 August 2015
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14.8.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 215/11

REGOLAMENTO (UE) 2015/1391 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 7 (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 definisce un quadro per la compilazione di statistiche dell'Unione comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.
(2) Il regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione (2) definisce un nuovo elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016. Si rende pertanto necessario modificare le definizioni.
(3) Al fine di assicurare la comparabilità, i termini contenuti nell'elenco delle caratteristiche di cui al considerando 2 dovrebbero essere intesi e applicati in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto necessario modificare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.
(4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (3) dovrebbe essere allineato al nuovo elenco di caratteristiche di cui al considerando 2.
(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1200/2009.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 16.

(2) Regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8.)

(3) Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).

(4) Decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un Comitato permanente di statistica agraria (GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini dell'Unione sulla struttura delle aziende agricole (1)

I. CARATTERISTICHE GENERALI

Ubicazione dell'azienda

L'ubicazione geografica dell'azienda agricola è definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1166/2008.

Regione NUTS 3

La regione di livello NUTS 3 [conformemente al regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione (2)] in cui è ubicata l'azienda.

L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata (ZS)?

Informazioni sulle zone svantaggiate devono essere fornite conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

L— L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata, soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane, o in un'altra zona soggetta a vincoli specifici.

M— L'azienda è ubicata in una zona montana svantaggiata.

N— Zona normale (non svantaggiata).

Personalità giuridica dell'azienda

La personalità giuridica dell'azienda dipende dalla forma giuridica del conduttore.

L'azienda è un'unità di terreni collettivi?

Una speciale “unità agricola di terreni collettivi”, ossia un'entità virtuale creata ai fini della rilevazione e della registrazione dei dati, costituita dalla superficie agricola utilizzata dall'azienda agricola che non le appartiene direttamente, bensì su cui si applicano diritti collettivi.

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente? Un'unica persona fisica che è il conduttore di un'azienda la quale non è vincolata ad aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili. Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda? Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore? Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore?
una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende? I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, affittano o gestiscono in comune un'unica azienda agricola, oppure gestiscono le loro diverse aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.
una persona giuridica? Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria).

Forma di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

Superficie agricola utilizzata

La totalità delle superfici investite a seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzate dall'azienda, indipendentemente dalla forma di conduzione e dal fatto che siano utilizzate come parte di terreni collettivi.

in proprietà

Superficie agricola utilizzata dall'azienda, di proprietà del conduttore o da lui condotta a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

in affitto

Superficie agricola utilizzata concessa in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. Una superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

a) Superficie agricola utilizzata (eventualmente un'azienda intera) condotta in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.
b) Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione non comprese nelle precedenti rubriche.

terreni collettivi

La superficie agricola che è utilizzata dall'azienda agricola ma non le appartiene direttamente, cioè a cui si applicano diritti collettivi.

Agricoltura biologica

Agricoltura praticata conformemente agli standard e alle norme specificate: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (4) o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui la produzione è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione a metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è stato ancora completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati o in fase di conversione da certificare...

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