Commission Regulation (EU) 2016/1413 of 24 August 2016 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health (Text with EEA relevance)

Published date25 August 2016
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 230, 25 August 2016
L_2016230IT.01000801.xml
25.8.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 230/8

REGOLAMENTO (UE) 2016/1413 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2016

che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
(2) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 (2), che ha definito un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
(3) L'elenco delle indicazioni sulla salute consentite e le loro condizioni d'uso figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012. Sono state autorizzate due indicazioni applicabili ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Le condizioni d'uso di tali indicazioni stabiliscono che, per poter recare l'indicazione in questione, l'alimento deve soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE della Commissione (3).
(4) Tali indicazioni sono state inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite in base al parere favorevole dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») del 2010 [Question EFSA-Q-2008-2154, EFSA-Q-2008-2155 (4)], secondo il quale risulta stabilita una relazione causa-effetto tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari e il mantenimento del peso corporeo dopo una perdita di peso, come anche tra il consumo di sostituti del pasto invece dei pasti regolari nell'ambito di diete ipocaloriche e la riduzione del peso corporeo. L'Autorità ha precisato che per poter recare le indicazioni in questione l'alimento deve fornire al massimo 250 kcal per porzione e soddisfare le specifiche di cui alla direttiva 96/8/CE.
(5) La direttiva 96/8/CE stabilisce i requisiti di composizione degli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, che sostituiscono, interamente o in parte, la razione alimentare giornaliera, e precisa le indicazioni obbligatorie che devono figurare sull'etichetta di tali prodotti. Essa stabilisce che, per quanto riguarda i prodotti presentati come sostituti di uno o più pasti della razione alimentare giornaliera, la denominazione di vendita è «sostituto di un pasto per il controllo del peso».
(6) Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) modifica il quadro giuridico applicabile agli alimenti destinati a scopi nutrizionali particolari. Esso prevede che a decorrere dal 20 luglio 2016 la direttiva 96/8/CE non si applichi ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera, che in futuro dovrebbero essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e soddisfare i requisiti ivi stabiliti.
(7) È pertanto necessario sostituire i riferimenti alla direttiva 96/8/CE per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che possono essere fornite sui sostituti di un pasto per il controllo del peso indicando le condizioni d'uso di dette indicazioni nell'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012.
(8) L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 conferisce alla Commissione il potere, previa consultazione dell'Autorità, di adottare modifiche dell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite basate su prove dati scientifici generalmente accettati.
(9) Al momento di introdurre i necessari adeguamenti tecnici delle indicazioni sulla salute dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, dovrebbero essere prese in considerazione le prescrizioni relative alle quantità di vitamine e minerali negli alimenti di cui alla direttiva 96/8/CE.
(10) Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) disciplina la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L'allegato XIII, parte A, stabilisce i valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali sulla base di recenti pareri scientifici.
(11) La Commissione ha pertanto chiesto all'Autorità di indicare in un parere scientifico se una modifica delle condizioni d'uso delle indicazioni relative ai sostituti di un pasto per il controllo del peso, per quanto riguarda la loro composizione in vitamine e minerali [il 30 % dei valori nutritivi di riferimento di vitamine e sali minerali previsti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, invece del 30 % dei valori di vitamine e minerali di cui alla direttiva 96/8/CE], incida sulle conclusioni esposte nel parere dell'Autorità del 2010 per quanto riguarda la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute relative ai sostituto di un pasto per il controllo del peso.
(12) L'Autorità ha adottato un parere il 28 ottobre 2015 (Question EFSA-Q-2015-00579) (7) e ha concluso che le differenze nel tenore di micronutrienti dei sostituti del pasto dovute alla sostituzione delle condizioni d'uso della direttiva 96/8/CE con quelle del regolamento (UE) n. 1169/2011 non pregiudicano la fondatezza scientifica delle indicazioni sulla salute riguardanti i sostituti di un pasto per il controllo del peso, la riduzione del peso corporeo e il mantenimento del peso corporeo dopo la perdita di peso.
(13) I valori nutritivi di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno figurano nell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. La direttiva 96/8/CE non richiede l'aggiunta di tali micronutrienti ai sostituti di un pasto per il controllo del peso. Tenendo presente che gli effetti dichiarati dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono correlati al valore energetico controllato e al tenore relativamente alto di proteine associato a un basso tenore di grassi, non è necessario imporre che un sostituto di un pasto per il controllo del peso fornisca per pasto almeno il 30 % del valore nutritivo di riferimento per fluoro, cromo, cloruro e molibdeno stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011.
(14) L'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011 non stabilisce un valore nutritivo di riferimento per il sodio. Tuttavia, tenendo presente l'uso previsto dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, l'obbligo di fornire il 30 % della quantità di sodio per pasto, stabilito nell'allegato I della direttiva 96/8/CE, dovrebbe essere mantenuto nelle condizioni d'uso di tali indicazioni sulla salute.
(15) Il valore nutritivo di riferimento per il potassio è stabilito a 2 000 milligrammi nella parte A dell'allegato XIII del regolamento (UE) n. 1169/2011. La direttiva 96/8/CE non prescrive che i sostituti di un pasto per il controllo del peso forniscano il 30 % del fabbisogno di potassio, ma stabilisce un tenore minimo di 500 milligrammi per pasto. Questo valore dovrebbe essere mantenuto.
(16) Dal momento che il parere dell'Autorità del 2015 ha confermato le conclusioni del parere del 2010 per quanto riguarda il valore energetico dei prodotti in questione, si dovrebbe stabilire un limite massimo di 250 kcal per porzione. Le prescrizioni di cui alla direttiva 96/8/CE in materia di grassi, proteine e amminoacidi dovrebbero essere mantenute.
(17) Per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie sull'etichetta dei sostituti di un pasto per il controllo del peso, le prescrizioni in materia di
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT