Commission Regulation (EU) No 254/2010 of 10 March 2010 approving a control programme for Salmonella in poultry in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the Salmonella control status of certain third countries (Text with EEA relevance)

Published date26 March 2010
Subject MatterEggs and poultry,Approximation of laws,Veterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 80, 26 March 2010
L_2010080IT.01000101.xml
26.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80/1

REGOLAMENTO (UE) N. 254/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2010

che approva un programma di controllo della salmonella nel pollame in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 in merito alla qualifica relativa alla lotta contro la salmonella di alcuni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e possano transitare nell’Unione soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nel suo allegato I.
(2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 definisce norme relative al controllo della salmonella in differenti popolazioni avicole nell’Unione. L’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione dell’Unione che autorizza gli Stati membri a importare animali contemplati da tale regolamento sono subordinati alla presentazione alla Commissione da parte del paese terzo interessato di un programma di controllo della salmonella equivalente ai programmi nazionali di lotta alla salmonella in atto negli Stati membri.
(3) Conformemente al regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (4), i programmi di controllo della salmonella riguardanti i tacchini da riproduzione e da reddito, le relative uova da cova, i pulcini di un giorno di tacchini, i tacchini da macellazione e il pollame per il ripopolamento di tacchini, di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003, vanno applicati all’interno dell’Unione a partire dal 1o gennaio 2010.
(4) Il Canada, Israele e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.
(5) Alcuni paesi terzi attualmente inclusi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di tacchini, oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Pertanto le importazioni da questi paesi terzi di tacchini da riproduzione e da reddito, delle relative uova da cova, dei pulcini di un giorno di tacchini nonché dei tacchini da macellazione e del pollame per il ripopolamento di tacchini non vanno più autorizzate a partire dal 1o gennaio 2010.
(6) Israele ha presentato alla Commissione un programma di controllo della salmonella nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne, come integrazione al suo programma di controllo approvato tramite la decisione 2007/843/CE della Commissione (5). Anche il Brasile ha presentato i programmi di controllo della salmonella negli allevamenti di galline da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus. Tali programmi forniscono le garanzie necessarie a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 e vanno pertanto approvati.
(7) L’elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti e i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame da riproduzione e da reddito, pulcini di un giorno e uova da cova definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 vanno pertanto modificati di conseguenza.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato il programma di controllo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003, relativo alla salmonella:

a) negli allevamenti di tacchini da riproduzione, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno di tacchini, presentato dal Canada, da Israele e dagli Stati Uniti;
b) nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati ad allevamenti di galline ovaiole o di polli da carne, presentato da Israele;
c) nelle galline da riproduzione della specie Gallus gallus, nelle relative uova da cova e nei pulcini di un giorno della specie Gallus gallus, presentato dal Brasile.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(5) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1) la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento Certificato veterinario Condizioni specifiche Condizioni specifiche Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
Modelli Garanzie complementari Data di chiusura (1) Data di apertura (2)
1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9
AL — Albania AL-0 L’intero paese EP, E S4
AR — Argentina AR-0 L’intero paese SPF
POU, RAT, EP, E A S4
WGM VIII
AU — Australia AU-0 L’intero paese SPF
EP, E S4
BPP, DOC, HEP, SRP S0, ST0
BPR I
DOR II
HER III
POU VI
RAT VII
BR — Brasile BR-0 L’intero paese SPF
BR-1 Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul RAT, BPR, DOR, HER, SRA N A
BR-2 Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo BPP, DOC, HEP, SRP N S5, ST0
BR-3 Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo WGM VIII
EP, E, POU N S4
BW — Botswana BW-0 L’intero paese SPF
EP, E S4
BPR I
DOR II
HER III
RAT VII
BY — Bielorussia BY-0 L’intero paese EP e E (entrambi “solo per transito attraverso l’UE”) IX
C — Canada CA-0 L’intero paese SPF
EP, E S4
BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP N A S1, ST1
DOC, HEP L, N
WGM VIII
POU, RAT N
CH — Svizzera CH-0 L’intero paese (3) A (3)
CL — Cile CL-0 L’intero paese SPF
EP, E S4
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP N A S0, ST0
WGM VIII
POU, RAT N
CN — Cina CN-0 L’intero paese EP
CN-1 Provincia di Shandong POU, E VI P2 6.2.2004 S4
GL — Groenlandia GL-0 L’intero paese SPF
EP, WGM
HK — Hong Kong HK-0 L’intero territorio della Regione amministrativa speciale di Hong Kong EP
HR — Croazia HR-0 L’intero paese SPF
BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP N A S2, ST0
EP, E, POU, RAT, WGM N
IL — Israele IL-0 L’intero paese SPF
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP N A S5, ST1
WGM VIII
EP, E, POU, RAT N S4
IN — India IN-0 L’intero paese EP
IS — Islanda IS-0 L’intero paese SPF
EP, E S4
KR — Repubblica di Corea
KR-0 L’intero paese EP, E S4
ME — Montenegro ME-O L’intero paese EP
MG — Madagascar MG-0 L’intero paese SPF
EP, E,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT