Commission Regulation (EU) No 1266/2009 of 16 December 2009 adapting for the tenth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Text with EEA relevance)

Published date22 December 2009
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 22 December 2009
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22.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 339/3

REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2009 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che l’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, prova, montaggio e controllo, alle prescrizioni degli allegati I, I B e II di tale regolamento.
(2) L’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che gli Stati membri accordano l’omologazione a ogni modello di tachigrafo digitale conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I B di tale regolamento.
(3) L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85 stabilisce che l’apparecchio di controllo è montato e utilizzato sui veicoli del caso immatricolati in uno Stato membro.
(4) L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo del tachigrafo digitale.
(5) Al fine di migliorare e potenziare il tachigrafo digitale per ridurre gli oneri amministrativi per l’industria e garantire informazioni affidabili sui periodi di guida e di riposo sia agli operatori di trasporto che alle autorità nazionali di controllo, è necessario adeguare l’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 al progresso tecnico.
(6) Il presente regolamento non impedisce tuttavia agli Stati membri di omologare apparecchiature conformi alle prescrizioni in esso contenute anche anteriormente alla data di applicazione dello stesso al fine di favorire una rapida commercializzazione di apparecchi di controllo più sicuri. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di omologare i software che consentono di migliorare i tachigrafi digitali esistenti affinché questi ultimi soddisfino le prescrizioni del regolamento.
(7) Il presente regolamento non richiede la sostituzione dei tachigrafi digitali in funzione montati prima della data di applicazione dello stesso.
(8) I costruttori dei tachigrafi digitali hanno dichiarato di essere disposti a concedere a tutte le parti l’accesso ai diritti di proprietà intellettuale che dovessero rivelarsi essenziali, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e su una base di reciprocità.
(9) Al fine di agevolare l’omologazione incrociata di singoli componenti omologati e garantire che i nuovi costruttori di apparecchi di controllo (tachigrafo digitale), o di componenti degli stessi, possano entrare liberamente sul mercato, è necessario concordare l’applicazione di standard internazionali per le interfacce tecniche tra i differenti componenti.
(10) Per aiutare gli operatori e le imprese di trasporto a rispettare gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), è opportuno aumentare il numero di blocchi di un’impresa.
(11) Per garantire un’adeguata applicazione della normativa e un effettivo controllo dei veicoli e allo scopo di identificare i conducenti, è opportuno integrare nel tachigrafo digitale una serie più ampia di caratteri.
(12) Per coadiuvare l’industria, i costruttori e gli organismi di controllo a identificare i costruttori attualmente presenti sul mercato e a distinguere i paesi e i codici pertinenti sulla base dei simboli utilizzati sui veicoli nel traffico internazionale, come stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna, 1968), i laboratori competenti per le prove di interoperabilità dovrebbero detenere appositi elenchi di simboli e metterli a disposizioni su un sito web pubblico.
(13) Al fine di assistere le imprese di trasporto su strada ad ottemperare all’obbligo giuridico di registrare informazioni utili ai fini del rispetto delle norme è opportuno definire specifiche comuni applicabili alle prove per la carta usata per la stampa da utilizzare ai fini dell’omologazione.
(14) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, e quindi i costi, sostenuti dagli operatori e dai conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale, è opportuno semplificare le disposizioni di montaggio, attivazione, calibratura e controllo degli apparecchi e indirizzarle specificamente ed esclusivamente ai veicoli usati per attività che rientrano nel campo di applicazione delle norme sulle ore di guida del conducente di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (3).
(15) Durante le ispezioni periodiche, o in altre occasioni in cui è necessario sottoporre a verifica, calibratura, riparazione o ispezione l’apparecchio di controllo, è opportuno che le officine verifichino l’eventuale presenza o utilizzazione di dispositivi di manipolazione e che registrino e conservino prova di anomalie, comprese l’assenza dei sigilli o la rimozione degli stessi.
(16) È opportuno che solo i tachigrafi digitali dei veicoli delle categorie M2, M3, N2 o N3, quali definite dall’allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (4), registrino automaticamente le anomalie per superamento della velocità.
(17) A seguito della relazione predisposta dal Centro comune di ricerca (Report on the attacks to security of the digital tachograph and on the risk associated with the introduction of adaptors to be fitted into light vehicles – Relazione sugli attacchi alla sicurezza dei tachigrafi digitali e sui rischi connessi all’introduzione di adattatori da installare sui veicoli leggeri), è opportuno che la comunicazione di dati elettronici tra la fonte di movimento del veicolo e il sensore di movimento sia protetta contro le manomissioni, ad esempio mediante l’uso di magneti, e che i dati sul movimento del veicolo siano confermati da fonti ulteriori e indipendenti (esterne ed interne).
(18) Per garantire l’integrità e l’affidabilità della sicurezza del sistema del tachigrafo digitale è essenziale assicurare che le carte tachigrafiche rilasciate ai conducenti siano uniche. Al fine di impedire che i conducenti possano possedere o richiedere più di una carta valida, è opportuno che esista un sistema elettronico di scambio di dati tra gli Stati membri.
(19) È opportuno chiarire e semplificare l’interfaccia uomo-macchina per l’immissione manuale delle attività, quando i conducenti non hanno utilizzato il veicolo e, in tale periodo, non hanno potuto registrare le loro attività sulla carta del conducente.
(20) È utile che i conducenti dispongano di informazioni complementari opzionali sul dispositivo di visualizzazione del tachigrafo digitale e che siano soppressi gli avvisi quando le attività del veicolo non rientrano nel campo di applicazione della normativa.
(21) I tempi necessari a trasferire i dati dall’apparecchio di controllo dovrebbero essere ridotti migliorando le interfacce tecniche.
(22) Al fine di mantenere l’affidabilità del sistema in previsione dell’obsolescenza dei meccanismi di sicurezza attualmente in uso, è necessario adottare misure di emergenza per garantire la continuità del processo di omologazione dell’apparecchio di controllo.
(23) Per garantire che nel corso dei controlli su strada possano essere determinati i modi e i dati “reali” di guida, è opportuno semplificare il calcolo dei tempi di guida e l’arrotondamento a un minuto dei periodi di attività.
(24) Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85.
(25) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2011. Tuttavia i punti 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 e 13 dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2012 e i punti 7.2, 7.3 e 7.5 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.

(4) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così modificato:

1. MODIFICHE...

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