Commission Regulation (EU) No 516/2010 of 15 June 2010 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date16 June 2010
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 16 June 2010
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16.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/46

REGOLAMENTO (UE) N. 516/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2010

relativo all’autorizzazione permanente di un additivo destinato all’alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 definisce una procedura di autorizzazione per gli additivi nei mangimi.
(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate in conformità della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di detto regolamento.
(3) La domanda di autorizzazione degli additivi di cui all’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali su tale domanda, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda in questione deve pertanto continuare ad essere trattata a norma dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) L’impiego del preparato enzimatico endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) è stato autorizzato provvisoriamente, per le galline ovaiole, con il regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione (3). È stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (4) e autorizzato provvisoriamente per i tacchini da ingrasso dal regolamento n. 1284/2006 della Commissione (5).
(6) A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole.
(7) Dalla valutazione risulta che sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È autorizzato l’impiego a tempo indeterminato, quale additivo nell’alimentazione degli animali, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all’allegato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15...

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