Commission Regulation (EU) No 1093/2013 of 4 November 2013 amending Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1982/2004 as regards the simplification within the Intrastat system and the collection of Intrastat information
Published date | 06 November 2013 |
Subject Matter | Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 294, 6 November 2013 |
6.11.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 294/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 638/2004 ha definito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri. |
(2) | Gli sviluppi tecnici ed economici successivi rendono ora possibile adattare il tasso di copertura minimo stabilito per gli arrivi, pur continuando a compilare statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tale semplificazione consentirà di ridurre l’onere di risposta che grava sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare le piccole e medie imprese. Il tasso di copertura per gli arrivi dovrebbe essere pertanto ridotto dal 95 % al 93 %. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (2), stabilisce le modalità di rilevazione delle informazioni Intrastat. Gli Stati membri sono tenuti a inviare i propri risultati mensili per valore statistico a Eurostat, ma sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda le modalità pratiche della loro rilevazione. Occorre prevedere un approccio globale coerente alla raccolta delle informazioni Intrastat e semplificare le modalità di rilevazione dei valori statistici. |
(4) | Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
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